Guida del Consiglio delle Comunità europee
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Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE M/1986 Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 1° ottobre 1986 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue: ES ISBN 92-824-0399-8 DAN 92-824-0400-5 DE ISBN 92-824-0401-3 GRN 92-824-0402-1 EN ISBN 92-824-0403-X FRN 92-824-0404-8 NL ISBN 92-824-0406-4 PTN 92-824-0407-2 Une scheda bibliografica figura alla fine del volume Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1987 ISBN 92-824-0405-6 N. di catalogo: BX-47-86-721-IT-C © CECA-CEE-CEEA - Bruxelles · Lussemburgo, 1986 Printed in the FR of Germany INDICE pagina Consiglio delle Comunità europee 5 Conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri 7 Presidenza del Consiglio 8 Elenco dei rappresentanti dei governi degli stati membri che partecipano abitual­mente alle sessioni del Consiglio 9 Belgio 10 Danimarca2 Germania3 Grecia5 Spagna8 Francia 20 Irlanda2 Italia4 Lussemburgo5 Paesi-Bassi6 Portogallo8 Regno Unito 30 Comitato dei rappresentati permanenti3 Coreper II4 r I6 Comitato speciale dell'articolo 1138 oe agricoltura8 Comitato permanente dell'occupazione 38 oe per l'arricchimento dell'uranio (Copenur) 39 Comitato della ricerca scientifica e tecnica (Crest)9 o dell'energia 40 Comitato dell'istruzione0 o ristretto «accordi di cooperazione degli stati membri con paesi terzi» .

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Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
M/1986 Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 1° ottobre 1986 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue:
ES ISBN 92-824-0399-8
DAN 92-824-0400-5
DE ISBN 92-824-0401-3
GRN 92-824-0402-1
EN ISBN 92-824-0403-X
FRN 92-824-0404-8
NL ISBN 92-824-0406-4
PTN 92-824-0407-2
Une scheda bibliografica figura alla fine del volume
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee, 1987
ISBN 92-824-0405-6
N. di catalogo: BX-47-86-721-IT-C
© CECA-CEE-CEEA - Bruxelles · Lussemburgo, 1986
Printed in the FR of Germany INDICE
pagina
Consiglio delle Comunità europee 5
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri 7
Presidenza del Consiglio 8
Elenco dei rappresentanti dei governi degli stati membri che partecipano abitual­
mente alle sessioni del Consiglio 9
Belgio 10
Danimarca2
Germania3
Grecia5
Spagna8
Francia 20
Irlanda2
Italia4
Lussemburgo5
Paesi-Bassi6
Portogallo8
Regno Unito 30
Comitato dei rappresentati permanenti3
Coreper II4 r I6
Comitato speciale dell'articolo 1138 oe agricoltura8
Comitato permanente dell'occupazione 38 oe per l'arricchimento dell'uranio (Copenur) 39
Comitato della ricerca scientifica e tecnica (Crest)9 o dell'energia 40
Comitato dell'istruzione0 o ristretto «accordi di cooperazione degli stati membri con paesi terzi» . 41
Gruppi di lavoro1
Rappresentanze permanenti3
Belgio4
Danimarca9
Germania 55
Grecia 62
Spagna 72
Francia7 Irlanda 81
Italia5
Lussemburgo 92
Paesi Bassi3
Portogallo7
Regno Unito 10
Segretariato generale del Consiglio9
Gabinetto 11
Servizio giuridico4
Direzione generale A6 ee Β
Direzione generale C 121 ee D2
Direzione generale Eee F
Direzione generale G7
Consiglio di associazione9
CEE - Turchia 130
CEE - Malta
CEE - Cipro
Consigli di cooperazione3
CEE - Algeria4
CEE - Marocco5
CEE - Tunisia6
CEE - Egito7
CEE - Giordania8
CEE - Siria 139
CEE - Libano 140
CEE - Israele1
CEE - Jugoslavia2
Consiglio dei ministri ACP - CEE3
Rappresentanze degli stati ACP7
Comitato degli alti funzionari Cost 165 CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1. Composizione
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo
vi delega uno dei suoi membri. La composizione del Consiglio può variare
secondo gli argomenti da trattare. La Presidenza è esercitata a turno da ciascun
membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente, allo
scadere del periodo di rotazione ancora da esercitare, (Regno Unito) :
- per un primo ciclo di sei anni : Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna,
Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi, Bassi, Portogallo, Regno
Unito ;
- per il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Germania,
Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito,
Portogallo.
Il Consiglio è convocato su iniziativa del suo Presidente, di uno dei suoi membri
o della Commissione.
2. Competenze
In seguito alla fusione delle istituzioni delle tre Comunità europee, divenuta
effettiva nel 1967, al Consiglio speciale dei Ministri della CECA e ai Consigli
della CEE e dell'Euratom è stato sostituito un Consiglio unico. Esso esercita i
poteri e le competenze devoluti a tali istituzioni alle condizioni previste nei
trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia
atomica, nonché nel trattato cosiddetto di «fusione» del 1965, che istituisce un
Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, nel trattato
del 1972 relativo all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito,
nel trattato del 1979 relativo all'adesione della Grecia e nel trattato del 1985
relativo all'adesione della Spagna e del Portogallo.
Secondo quanto disposto nei trattati di Roma (CEE, Euratom), il Consiglio
assicura il coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri
e dispone di un potere decisionale. Qualunque disposizione di carattere generale o
di una certa importanza deve essere adottata dal Consiglio, ma il Consiglio può
pronunciarsi soltanto, tranne pochi casi, su proposta della Commissione. La
differenza tra i trattati di Roma ed il trattato di Parigi (CECA) sta nel fatto che
secondo i primi il Consiglio generalmente decide su proposta della,
mentre nel trattato di Parigi è l'Alta Autorità (ora la Commissione) che, sempre
in linea di massima, decide previo parere conforme del Consiglio.
3. Espressione della volontà del Consiglio
I trattati CEE ed Euratom prevedono che, salvo disposizione contraria, le
deliberazioni del Consiglio vengano prese alla maggioranza dei membri che lo
compongono. Nella grande maggioranza dei casi, tuttavia, i trattati prescrivono o
l'unanimità o la maggioranza qualificata. Per calcolare la maggioranza qualificata, gli Stati membri dispongono di un
numero di voti stabilito dai detti trattati : Germania, Francia, Italia, Regno
Unito: 10 voti; Spagna: 8 voti; Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo: 5 voti ;
Irlanda, Danimarca: 3 voti; Lussemburgo: 2 voti. Totale 76.
Negli altri casi, occorrono 54 voti che rappresentano 8 paesi.
Se il Consiglio modifica una proposta della Commissione, l'atto che accoglie
le modifiche può essere adottato soltanto all'unanimità.
L'astensione dal voto non osta all'adozione di una decisione del Consiglio
per la quale è richiesta l'unanimità.
Quando si tratta di problemi che riguardano la CECA, eccezione fatta per il
regime speciale deii finanziari, le decisioni del Consiglio che non
richiedono la maggioranza qualificata o l'unanimità vengono prese alla maggio­
ranza dei membri che compongono il Consiglio. Si considera acquisita questa
maggioranza se si ha la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati
membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che
conseguono ciascuno almeno 1/9 del valore totale delle produzioni di carbone e
d'acciaio della Comunità.
4. Forma degli atti del Consiglio
Gli atti del Consiglio che riguardano i settori della CEE e della CEEA
possono rivestire le seguenti forme: regolamenti, direttive, decisioni, raccoman­
dazioni e pareri.
Il regolamento ha una portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi
ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ; la direttiva vincola
lo Stato membro destinatario per quanto concerne i risultati da raggiungere, ma
lascia agli organi nazionali la competenza di decidere sulla forma e sui mezzi ; la
decisione, che può essere rivolta ad uno Stato membro, o a un'impresa, o a un
privato è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati ; le
raccomandazioni o i pareri, infine, non sono vincolanti. I regolamenti devono
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e, se in essi non è diversamente stabilito,
entrano in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione. Le direttive e le
decisioni entrano in vigore mediante la notifica ai destinatari.
Oltre agli atti i cui effetti giuridici sono esplicitamente indicati nei trattati, il
Consiglio adotta decisioni (Beschlüsse) relative a varie materie, nonché risolu­
zioni; la portata giuridica di tali atti è valutata caso per caso.
5. Presidenza del Consiglio
Il Presidente del Consiglio, che esercita le sue funzioni per un periodo di
6 mesi, come detto sopra, svolge nel modo più ampio possibile la funzione di
coordinamento che gli è propria. Egli cura il buon svolgimento dei lavori del
Consiglio e si preoccupa di trovare soluzioni concrete per i problemi ad esso
sottoposti. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
per i prossimi anni :
- dal Io.7 al 31.12.1986 : REGNO UNITO
- dal Io.1 al 30.06.1987 : BELGIO
- dal Io.7 al 31.12.1987 : DANIMARCA
- dal Io.1 al 30.06.1988 : GERMANIA
- dal Io.7 al 31.12.1988 : GRECIA
- dal Io.1 al 30.06.1989 : SPAGNA
- dal Io.7 al 31.12.1989 : FRANCIA
- dal Io.1 al 30.06.1990 : IRLANDA
-dal Io.7 al 31.12.1990 : ITALIA
- dal Io.1 al 30.06.1991 : LUSSEMBURGO
- dal Io.7 al 31.12.1991 : PAESI BASSI
- dal Io. 1 al 30.06.1992 : PORTOGALLO
- dal Io.7 al 31.12.1992 : REGNO UNITO
Qualsiasi comunicazione destinata alla Presidenza del Consiglio
deve essere inviata al
Consiglio
Rue de la Loi 170
1048 - BRUXELLES
Tel.: 234 61 11
Telex: 21711 Censii Β
Telegrammi : consil Bruxelles CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
I trattati che istituiscono la CEE, la CEEA e la CECA prevedono che talune
decisioni siano prese di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Pe

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