Guida del Consiglio delle Comunità europee
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Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 1/1985 Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 1° aprile 1985 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue: DA ISBN 92-824-0267-3 DEN 92-824-0268-1 GR ISBN 92-824-0269-X ENN 92-824-0270-3 FR ISBN 92-824-0271-1 NLN 92-824-0273-8 Una scheda bibliografica figura alla fine del volume Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1985 ISBN 92-824-0272-X N. di catalogo: BX-43-85-757-IT-C © CECA-CEE-CEEA - Bruxelles · Lussemburgo, 1985 Printed in the FR of Germany INDICE Pagina Consiglio delle Comunità europee 5 Conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri 7 Presidenza del Consiglio 8 Elenco dei rappresentanti dei governi degli stati membri che partecipano abitual­mente alle sessioni del Consiglio 9 Belgio 10 Danimarca2 Germania3 Grecia5 Francia7 Irlanda9 Italia 21 Lussemburgo2 Paesi Bassi3 Regno Unito4 Comitato dei rappresentanti permanentiCoreper II8 r I 30 Comitato speciale dell'articolo 1132 oe agricolturaComitato permanente dell'occupazioneoe per l'arricchimento dell'uranio (Copenur) 3Comitato della ricerca scientifica e tecnica (Crest) 3o dell'energia 34 Comitato dell'istruzioneo ristretto «accordi di cooperazione degli stati membri con paesi terzi» .

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Nombre de lectures 18
EAN13 928240272
Langue Romanian
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
1/1985 Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 1° aprile 1985 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue:
DA ISBN 92-824-0267-3
DEN 92-824-0268-1
GR ISBN 92-824-0269-X
ENN 92-824-0270-3
FR ISBN 92-824-0271-1
NLN 92-824-0273-8
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1985
ISBN 92-824-0272-X
N. di catalogo: BX-43-85-757-IT-C
© CECA-CEE-CEEA - Bruxelles · Lussemburgo, 1985
Printed in the FR of Germany INDICE
Pagina
Consiglio delle Comunità europee 5
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri 7
Presidenza del Consiglio 8
Elenco dei rappresentanti dei governi degli stati membri che partecipano abitual­
mente alle sessioni del Consiglio 9
Belgio 10
Danimarca2
Germania3
Grecia5
Francia7
Irlanda9
Italia 21
Lussemburgo2
Paesi Bassi3
Regno Unito4
Comitato dei rappresentanti permanenti
Coreper II8 r I 30
Comitato speciale dell'articolo 1132 oe agricoltura
Comitato permanente dell'occupazioneoe per l'arricchimento dell'uranio (Copenur) 3
Comitato della ricerca scientifica e tecnica (Crest) 3o dell'energia 34
Comitato dell'istruzioneo ristretto «accordi di cooperazione degli stati membri con paesi terzi» . 35
Gruppi di lavoro5
Rappresentanze permanenti7
Belgio8
Danimarca 43
Germania9
Grecia 56
Francia 6
Irlanda 70
Italia4
Lussemburgo 81 Paesi Bassi 82
Regno Unito6
Segretariato generale del Consiglio 93
Gabinetto4
Servizio giuridico
Direzione generale A8 ee Β 101
Direzione generale Cee D
Direzione generale Eee F
Direzione generale G 109
Consigli di associazione Ili
CEE - Turchia 112
CEE - Malta3
CEE - Cipro4
Consigli di cooperazione5
CEE - Algeria6
CEE - Marocco7
CEE - Tunisia8
CEE - Egitto9
CEE - Giordania 120
CEE - Siria1
CEE - Libano2
CEE - Israele3
CEE - Iugoslavia4
Consiglio dei ministri ACP - CEE5
Rappresentanze degli stati ACP 129
Comitato degli alti funzionari Cost 147 CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1. Composizione
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli stati membri. Ogni governo vi
delega uno dei suoi membri. La composizione del Consiglio può variare secondo
gli argomenti da trattare. La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro
del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente: Belgio,
Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi
Bassi e Regno Unito. Il Consiglio è convocato su iniziativa del suo presidente, di
uno dei suoi membri o della Commissione.
2. Competenze
In seguito alla fusione delle istituzioni delle tre Comunità europee, divenuta
effettiva nel 1967, al Consiglio speciale dei ministri della CECA e ai Consigli
della CEE e dell'Euratom è stato sostituito un Consiglio unico. Esso esercita i
poteri e le competenze devoluti a tali istituzioni alle condizioni previste nei
trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia
atomica, nonché nel trattato cosiddetto di «fusione» del 1965, che istituisce un
Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, nel trattato
del 1972 relativo all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito e
nel trattato del 1979 relativo all'adesione della Grecia.
Secondo quanto disposto nei trattati di Roma (CEE, Euratom), il Consiglio
assicura il coordinamento delle politiche economiche generali degli stati membri e
dispone di un potere decisionale. Qualunque disposizione di carattere generale o
di una certa importanza deve essere adottata dal Consiglio, ma il Consiglio può
pronunciarsi soltanto, tranne pochi casi, su proposta della Commissione. La
differenza tra i trattati di Roma ed il trattato di Parigi (CECA) sta nel fatto che
secondo i primi il Consiglio generalmente decide su proposta della,
mentre nel trattato di Parigi è l'Alta Autorità (ora la Commissione) che, sempre
in linea di massima, decide previo parere conforme del Consiglio.
3. Espressione della volontà del Consiglio
I trattati CEE ed Euratom prevedono che, salvo disposizione contraria, le
deliberazioni del Consiglio vengano prese alla maggioranza dei membri che lo
compongono. Nella grande maggioranza dei casi, tuttavia, i trattati prescrivono o
l'unanimità o la maggioranza qualificata.
Per calcolare la maggioranza qualificata, gli stati membri dispongono di un
numero di voti stabilito dai detti trattati: Germania, Francia, Italia, Regno
Unito: 10 voti; Belgio, Grecia, Paesi Bassi: 5 voti; Irlanda, Danimarca: 3 voti;
Lussemburgo: 2 voti. Totale 63. Quando il Consiglio deve deliberare in virtù di questi trattati su proposta
della Commissione, ai fini della maggioranza qualificata, sono necessari
45 voti.
Negli altri casi, occorrono 45 voti che rappresentino 6 paesi.
Se il Consiglio modifica una proposta della Commissione, l'atto che accoglie
le modifiche può essere adottato soltanto all'unanimità.
L'astensione dal voto non osta all'adozione di una decisione del Consiglio
per la quale è richiesta l'unanimità.
Quando si tratta di problemi che riguardano la CECA, eccezione fatta per il
regime speciale dei problemi fiananziari, le decisioni del Consiglio che non
richiedono la maggioranza qualificata o l'unanimità vengono prese alla maggio­
ranza dei membri che compongono il Consiglio. Si considera acquisita questa
maggioranza se si ha la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli stati
membri che assicurano ciascuno almeno 1/8 del valore totale della produzione di
carbone e d'acciaio della Comunità.
4. Forma degli atti del Consiglio
Gli atti del Consiglio che riguardano i settori della CEE e della CEEA
possono rivestire le seguenti forme: regolamenti, direttive, decisioni, raccoman­
dazioni e pareri.
Il regolamento ha una portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi
elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri; la
direttiva vincola lo stato membro destinatario per quanto concerne i risultati da
raggiungere, ma lascia agli organi nazionali la competenza di decidere sulla
forma e sui mezzi; la decisione, che può essere rivolta ad uno stato membro, o a
un'impresa, o a un privato, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari
da essa designati; le raccomandazioni o i pareri, infine, non sono vincolanti. I
regolamenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e, se in essi non è
diversamente stabilito, entrano in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione.
Le direttive e le decisioni entrano in vigore mediante la notifica ai destinatari.
Oltre agli atti i cui effetti giuridici sono esplicitamente indicati nei trattati, il
Consiglio adotta decisioni relative a varie materie, nonché risoluzioni ; la portata
giuridica di tali atti è valutata caso per caso.
5. Presidenza del Consiglio
Il presidente del Consiglio, che esercita le sue funzioni per un periodo di 6
mesi, come detto sopra, svolge nel modo più ampio possibile la funzione di
coordinamento che gli è propria. Egli cura il buon svolgimento dei lavori del
Consiglio e si preoccupa di trovare soluzioni concrete per i problemi ad esso
sottoposti. Questa funzione di coordinamento, che ha la massima importanza per
lo sviluppo armonioso della Comunità, è stata ancor più rafforzata nella serie di
misure pratiche adottate dal Consiglio nel 1973 e nel 1974. CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
I trattati che istituiscono la CEE, la CEEA e la CECA prevedono che talune
decisioni siano prese di comune accordo dai governi degli stati membri.
Per esempio, per la revisione del trattato CEE (articolo 236/CEE) le
decisioni sono prese dalla conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati
membri. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
per i prossimi anni :
- dal Io.1 al 30. 6.1985 : ITALIA
- dal 1°.7 al 31.12.1985 : LUSSEMBURGO
- dal Io.1 al 30. 6.1986 : PAESI BASSI
- dal 1°.7 al 31.12.1986 : REGNO UNITO
- dal Io.1 al 30. 6.1987 : BELGIO
- dal Γ.7 al 31.12.1987 : DANIMARCA
- dal Io.1 al 30. 6.1988 : GERMANIA
- dal Γ.7 al 31.12.1988 : GRECIA
- dal Io.1 al 30. 6.1989 : FRANCIA
- dal 1°.7 al 31.12.1989 : IRLANDA

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