Guida del Consiglio delle Comunità Europee
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Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 1992 Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 1992 Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

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Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
1992 Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 1992 Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,
1992
ISBN 92-824-0916-3
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles · Lussemburgo, 1992
Printed in Belgium INDICE
Pagina
Consiglio delle Comunità europee 5
Presidenza del Consiglio 7
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 8
Elenco deii dei governi degli Statii che partecipano
abitualmente alle sessioni del Consiglio 9
Belgio 10
Danimarca1
Germania3
Grecia6
Spagna8
Francia 20
Irlanda2
Italia4
Lussemburgo
Paesi Bassi 3
Portogallo
Regno Unito
Comitato dei rappresentanti permanenti9
Coreper II 4r I2
Comitato speciale dell'articolo 1134 oe dell'agricoltura
Comitato permanente dell'occupazione 4o del bilancio
Comitato della ricerca scientifica e tecnica (Crest)5 o dell'istruzione
Comitato degli affari culturali6
Comitato ristretto «Accordi di cooperazione degli Stati membri con paesi terzi» 4
Comitato dell'energia 4
Comitato permanente per l'arricchimento dell'uranio (Copenur) 47
Gruppi di lavoroRappresentanze permanenti 49
Belgio 50
Danimarca5
Germania 62
Grecia
Spagna 8
Francia7
Irlanda 93
Italia
Lussemburgo 104
Paesi Bassi5
Portogallo 110
Regno Unito 118
Segretariato generale del Consiglio 12
Gabinetto
Servizio giuridico 130
Direzione generale A2 ee Β7
Direzione generale C 140 ee D 143
Direzione generale E5 ee F9
Direzione generale G 151
Consigli di associazione
CEE-Turchia 154
CEE-Malta
CEE-Cipro6
Consigli di cooperazione7
CEE-Algeria8
CEE-Marocco
CEE-Tunisia 160
CEE-Egitto1
CEE-Giordania2
CEE-Siria3
CEE-Libano 164
CEE-Israele5
Consiglio dei ministri ACP-CEE7
Rappresentanze degli Stati ACP 17
Comitato degli alti funzionari Cost 189 CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1. Composizione
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega
uno dei suoi membri. La composizione del Consiglio può variare secondo gli argomenti
trattati. La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una
durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente:
- per un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna,
Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;
- per il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Germania, Francia,
Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo.
Il Consiglio è convocato su iniziativa del suo presidente, di uno dei suoi membri o
della Commissione.
2. Competenze
In seguito alla fusione delle istituzioni delle tre Comunità europee, divenuta effettiva
nel 1967, il Consiglio speciale dei ministri della CECA e i Consigli della CEE e
dell'Euratom sono stati sostituiti con un Consiglio unico. Esso esercita i poteri e le
competenze devoluti a tali istituzioni alle condizioni previste nei trattati che istituiscono,
rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica
europea e la Comunità europea dell'energia atomica, nonché nel trattato cosiddetto di
«fusione» del 1965, che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle
Comunità europee, nel trattato del 1972 relativo all'adesione della Danimarca,
dell'Irlanda e del Regno Unito, nel trattato del 1979 relativo all'adesione della Grecia e
nel trattato del 1985 relativo all'adesione della Spagna e del Portogallo.
Secondo quanto disposto nei trattati di Roma (CEE, Euratom), il Consiglio assicura
Il coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri e dispone di un
potere decisionale. Qualunque disposizione di carattere generale o di una certa
importanza deve essere adottata dal Consiglio, ma il Consiglio può pronunciarsi
soltanto, tranne pochi casi, su proposta della Commissione. La differenza tra i trattati
di Roma ed il trattato di Parigi (CECA) sta nel fatto che secondo i primi è il Consiglio
che generalmente decide su proposta della, mentre nel trattato di Parigi
è l'Alta Autorità (ora la Commissione) che, sempre generalmente, decide previo parere
conforme del Consiglio.
3. Espressione della volontà del Consiglio
I trattati CEE ed Euratom prevedono che, salvo disposizione contraria, le
deliberazioni del Consiglio vengano prese alla maggioranza dei membri che lo
compongono. Nella grande maggioranza dei casi, tuttavia, i trattati prescrivono o
l'unanimità o la maggioranza qualificata. Per calcolare la maggioranza qualificata, i membri del Consiglio dispongono di un
numero di voti stabilito dai detti trattati: Germania, Francia, Italia, Regno Unito: 10 voti;
Spagna: 8 voti; Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo: 5 voti; Irlanda, Danimarca: 3
voti; Lussemburgo: 2 voti. Totale 76.
Quando il Consiglio deve deliberare ai sensi dei trattati su proposta della
Commissione, sono necessari 54 voti per raggiungere la maggioranza qualificata.
Negii altri casi occorrono 54 voti favorevoli che rappresentino almeno 8 membri del
Consiglio.
Se il Consiglio modifica una proposta della Commissione, l'atto che accoglie le
modifiche può essere adottato soltanto all'unanimità.
L'astensione dal voto non osta all'adozione di una decisione del Consiglio per la
quale sia richiesta l'unanimità.
In materia CECA, fatta eccezione per il regime speciale dei problemi finanziari, le
decisioni del Consiglio che non richiedono la maggioranza qualificata o l'unanimità
vengono prese alla maggioranza dei membri che compongono il Consiglio. Si considera
acquisita questaa se si ha la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli
Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che
conseguono ciascuno almeno 1/9 del valore totale delle produzioni di carbone e
d'acciaio della Comunità.
4. Forma degli atti dei Consiglio
Gli atti del Consiglio che riguardano i settori della CEE e della CEEA possono
rivestire le seguenti forme: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha una portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la direttiva vincola lo Stato
membro destinatario per quanto concerne i risultati da raggiungere ma lascia agli organi
nazionali la competenza di decidere sulla forma e sui mezzi; la decisione, che può
essere rivolta ad uno Stato membro, a un'impresa o a un privato, è obbligatoria in tutti
i suoi elementi per i destinatari da essa designati; le raccomandazioni o i pareri, infine,
non sono vincolanti. I regolamenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e,
se in essi non è diversamente stabilito, entrano in vigore il ventesimo giorno dalla
pubblicazione. Le direttive e le decisionio in vigore mediante la notifica ai
destinatari.
Oltre agli atti i cui effetti giuridici sono esplicitamente indicati nei trattati, il Consiglio
adotta decisioni (Beschlüsse) relative a varie materie, nonché risoluzioni; la portata
giuridica di tali atti è valutata caso per caso.
5. Presidenza del Consiglio
Il presidente del Consiglio, che esercita le sue funzioni per un periodo di 6 mesi,
come detto sopra, svolge nel modo più ampio possibile la funzione di coordinamento
che gli è propria. Egli cura il buon svolgimento dei lavori del Consiglio e si preoccupa
di trovare soluzioni concrete per i problemi ad esso sottoposti. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
per i prossimi anni:
dal 1°.7 al 31.12.1992: REGNO UNITO
•dal 1°.1 al 30. 6.1993: DANIMARCA
•dal 1°.7 al 31.12.1993: BELGIO
dal 1°.1 al 30. 6.1994: GRECIA
■ dal 1°.7 al 31.12.1994: GERMANIA
■ dal 1°.1 al 30. 6.1995: FRANCIA
dal 1°.7 al 31.12.1995: SPAGNA
■dal 1°.1 al 30. 6.1996: ITALIA
dal 1°.7 al 31.12.1996: IRLANDA
■ dal 1°.1 al 30. 6.1997: PAESI BASSI
■ dal 1 °.7 al 31.12.1997: LUSSEMBURGO
Qualsiasi comunicazione destinata alla presidenza del Consiglio
deve essere inviata al
Consiglio delle Comunità europee
Rue de la Loi, 170
1048 BRUXELLES
Tel.: 234 61 11
Telex: 21711 Consil Β
Telegrammi: Consilium Bruxelles
Fax: 234 73 97 - 234 73 81 CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
I trattati che istituiscono la CEE, la CEEA e la CECA prevedono che talune
decisioni siano prese di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Per esempio, per la revisione del trattato CEE (articolo 236 CEE) le decisioni
sono prese dalla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

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