CLASSIFICAZIONI DOGANALI. 10° Aggiornamento (1° gennaio 1987)
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE CLASSIFICAZIONI DOGANALI 10° Aggiornamento (1° gennaio 1987) tratto verticale indica i testi modificati. Itanto le pagine modificate con il presente aggiornamento portano riferimento a questo stesso aggiorna-;nto. Di conseguenza una pagina può portare sul davanti e a tergoi ad aggiornamenti diversi. Aggiornamenti 06.03 / 1 44.13/ 1 85.09 / 1 16.02 / 1-7 44.15/ 1-3 85.17 / 1-2 17.04/ 1-4, 11-17 44.23 / 1 85.21 / 1-3 18.06 / 3-4 48.21 / 1-3 85.22 / 1-2 21.07 / 23-24 51.01 / 1 90.16/ 1 24.01 / 1-8 51.02/ 1 90.28 / 5-6 24.02 / 1-3 60.04 / 3-4 97.02 / 1-2 27.10/ 1-2 60.05 / 3 99.03 / 1 29.10/ 1 61 / 1 29.39 / 1 61.01 / 1-2 Tavola cronologica generale 32.12 / 1 61.02/ 1-2 XXIX-XXX 38.19/ 7-9 61.03/ 1 39.01 / 1-2, 5 73.40/ 1-3 Tavola riassuntiva degli 39.02 / 5-6 84.25 / 1-2 accordi sulla classificazione 39.07 / 3-16 84.52 / 1-3 di una merce: 44.05 / 1-2 84.53 / 1-2 5 10e MJ. 1.1.1987 AGGIORNAMENTI N. Data N. Data 1 1.1978 2 9 3 1.1980 4 1 5 1.1982 6 3 7 1.1984 8 5 9 1.1986 10 7 10° aggiornamento - 1.1.1987 06.03 / 1 ACCORDO SULLA CLASSIFICAZIONE DI UNA MERCE DESCRIZIONE DELLA MERCE Mazzi costituiti di rami di piante legnose, recisi, freschi. Essi sono composti da un certo numero di rami con fiori e di rami con foglie (a) CLASSIFICAZIONE DOGANALE Sottovoce 06.03 A (a) GU n. C 66 del 21.3.86. pag. 2 10° aggiornamento - 1.1.1987 16.

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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CLASSIFICAZIONI DOGANALI
10° Aggiornamento
(1° gennaio 1987)
tratto verticale indica i testi modificati.
Itanto le pagine modificate con il presente aggiornamento portano riferimento a questo stesso aggiorna-
;nto. Di conseguenza una pagina può portare sul davanti e a tergoi ad aggiornamenti diversi. Aggiornamenti
06.03 / 1 44.13/ 1 85.09 / 1
16.02 / 1-7 44.15/ 1-3 85.17 / 1-2
17.04/ 1-4, 11-17 44.23 / 1 85.21 / 1-3
18.06 / 3-4 48.21 / 1-3 85.22 / 1-2
21.07 / 23-24 51.01 / 1 90.16/ 1
24.01 / 1-8 51.02/ 1 90.28 / 5-6
24.02 / 1-3 60.04 / 3-4 97.02 / 1-2
27.10/ 1-2 60.05 / 3 99.03 / 1
29.10/ 1 61 / 1
29.39 / 1 61.01 / 1-2 Tavola cronologica generale
32.12 / 1 61.02/ 1-2 XXIX-XXX
38.19/ 7-9 61.03/ 1
39.01 / 1-2, 5 73.40/ 1-3 Tavola riassuntiva degli
39.02 / 5-6 84.25 / 1-2 accordi sulla classificazione
39.07 / 3-16 84.52 / 1-3 di una merce:
44.05 / 1-2 84.53 / 1-2 5
10e MJ. 1.1.1987 AGGIORNAMENTI
N. Data N. Data
1 1.1978
2 9
3 1.1980
4 1
5 1.1982
6 3
7 1.1984
8 5
9 1.1986
10 7
10° aggiornamento - 1.1.1987 06.03 / 1
ACCORDO SULLA CLASSIFICAZIONE DI UNA MERCE
DESCRIZIONE DELLA MERCE
Mazzi costituiti di rami di piante legnose, recisi, freschi. Essi sono composti da un certo numero di rami con
fiori e di rami con foglie (a)
CLASSIFICAZIONE DOGANALE
Sottovoce 06.03 A
(a) GU n. C 66 del 21.3.86. pag. 2
10° aggiornamento - 1.1.1987 16.02 / 1
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
- Causa 160-78
QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE (a)
Se il termine «carne» di cui alla voce 16.02 Β III a), cifre 1, 2 e 3. della tariffa doganale comune 1976 indichi
soltanto la carne suina oppure anche altri tipi di carne (ad es. la carne bovina).
SENTENZA (b) del 28.6.1979
Il termine «carne», nella sottovoce 16.02 Β III a), nn. 1, 2 e 3 della tariffa doganale comune in vigore nel
1976, riguarda le carni di qualsiasi specie, ivi comprese in particolare le carni bovine.
­ Causa 175-82
QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE (e)
1. Se la voce 16.02 della tariffa doganale comune (TDC) debba interpretarsi nel senso che essa comprende
anche carne alla quale, secondo le ricette prodotte, sono stati indubbiamente aggiunti sale e pepe, ma
in cui il pepe è rilevabile solo al microscopio, ovvero la carne debba considerarsi «altra preparazione»
solo qualora le spezie aggiunte siano percettibili al gusto.
Nel caso che la Corte si pronunci per la seconda alternativa:
2. Secondo quali criteri si debba fornire la prova del sapore.
SENTENZA (d) del 17 marzo 1983
La voce 16.02 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che essa comprende la carne di
pollame cui siano stati aggiunti sale e pepe, anche se il pepe può essere rilevato solo al microscopio.
(a) GU n. C 205 del 29.8.1978. pag 3.
(b) GU η C 195. del 2.8 1979. pag 4
(e) GU η C 192. del 27.7.1982, pag. 4.
(d) GU n. C 11 del 17 1.1984. pag 2
10" aggiornamento ­ 1.1.1987 16.02 / 2
REGOLAMENTI
N. 3530 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1983 (a)
considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune è
necessario adottare delle disposizioni per la classificazione tariffaria delle preparazioni e conserve di carne o
di frattaglie, contenenti carne o frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo e i grassi di qualsiasi natura
od origine;
considerando che, per l'applicazione delle disposizioni delle sottovoci 16.02 Β III a) 2 aa), 16.02 Β III a) 2 b b)
e 16.02 B III a) 2 cc) della tariffa doganale comune, allegate al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio
C), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3333/83 (2), le preparazioni di carne o di frattaglie,
contenenti carne o frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo e i grassi di qualsiasi natura od origine,
sono classificate in funzione della percentuale in peso di tali ingredienti;
considerando che occorre definire una procedura per determinare la percentuale in peso di carne o
frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura e origine; che, in seguito agli
studi effettuati ed ai risultati sperimentali ottenuti, la procedura ripresa in allegato offre le garanzie migliori.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La percentuale in peso di carne o di frattaglie di qualsiasi specie ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi
natura ed origine, delle preparazioni di carne e di frattaglie comprese nelle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa),
16.02 B III a) 2 bb) e 16.02 B III a) 2 ce) della tariffa doganale comune deve essere determinata secondo la
procedura ripresa in allegato.
I1) GU n. L 172 del 22.7.1968. pag. 1.
(2) GU n. L 313 del 14.11 1983. pag. 1.
(a) GU n. L 352 del 15.12 1983, pag. 34
10° aggiornamento - 1.1.1987 16.02 / 3
ALLEGATO
PROCEDURA DI ANALISI
Per l'applicazione del presente allegato il termine «carne» include le frattaglie. L'espressione «tenore
globale di carne» comprende la carne qui sopra definita, nonché il lardo e i grassi di qualsivoglia natura e
origine.
Il tenore globale di carne è determinato seguendo la procedura seguente:
1. Metodi di analisi
1.1. Per procedere all'analisi devono essere preparati dei campioni omogenei e rappresentativi del
prodotto di carne.
1.2. I metodi di analisi da utilizzare sono i seguenti:
1.2.1. Azoto: determinazione del tenore di azoto della carne e dei prodotti a base di carne.
1.2.2. Umidità: e del tenore di umidità della carne e dei prodotti a base di carne (ISO
1442 ­ 1973).
1.2.3. Materie grasse: determinazione del tenore totale di materie grasse della carne e dei prodotti
di carne (ISO 1443 ­ 1973).
1.2.4. Ceneri: determinazione del tenore a base di ceneri delle carni e dei prodotti a base di carne
(ISO 936­ 1978).
1.3. Le disposizioni delle norme ISO di cui sopra concernenti il prelievo dei campioni non devono essere
considerate obbligatorie.
2. Calcolo del tenore globale di carne
Il tenore di carne di una preparazione è calcolato ricorrendo alla formula seguente:
% di carne sgrassata DM = χ 100
% di carne = DM + F
dove
NT = azotototale determinato per analisi (%)
Nx = azoto di origine estranea alla carne (%)
f = tenore medio di azoto della carne magra contenuta nelle preparazioni: il valore di tale fattore è 3,5
per tutti i tipi di carne e di mescolanze di carne, ad eccezione delle:
— preparazioni la cui carne è costituita esclusivamente di lingua, nel cui caso il valore del fattore è
3,0.
— preparazioni la cui carne è costituita e da rognone, nel cui caso il valore del fattore
è 2,7
F = quantità di grasso estraibile (%) determinato mediante analisi.
Il tenore totale di azoto e di grassi è determinato coi metodi menzionati ai paragrafi 1.2.1 e 1.2.3. Inoltre, la
determinazione del tenore di umidità (1.2.2) e di ceneri (1.2.4) permette una valutazione del tenore di altri
ingredienti.
Per apportare delle correzioni al valore di azoto di origine estraena alla carne (fattore Nx), è necessario
conoscere la quantità di ciascun ingrediente contenente azoto, nonché il tenore d'azoto di tali ingredienti.
La tabella che segue indica il tenore medio d'azoto di numerosi ingredienti di origine estranea alla carne,
contenenti azoto e generalmente presenti nelle preparazioni di carni:
10° aggiornamento ­ 1.1.1987 16.02 / 4
Prodotti estranei alla carne % azoto
Fette biscottate («rush») 2,0
Caseina 15,8
Caseinato di sodio 14,8
Isolato di soia 14,5
Soia tessurizzata 8.0
Farina di soia 8,0
Glutammato di monosodio (MSG) 8,3
Per quanto concerne la ripetibilità dei metodi di analisi si rinvia alle summenzionate norme ISO.
Il risultato medio di almeno due determinazioni deve essere preso in considerazione.
N. 244/86 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1986 (a)
considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura di cui all'allegato del regola­
mento (CEE) n. 149/86 della Commissione ('), è necessario adottare talune disposizioni per la classificazione
doganale di una preparazione di carne bovina, non cotta, macinata ma non finemente omogeneizzata,
avente le seguenti caratteristiche analitiche:
Proteine della carne (% di azoto χ 6.25) 14,08%
Grasso 24,60%
.. (% di azotoχ100)noA/w
Carnesenzagrassi63,40%
3,55
noncontenente frattaglie, il restante essendo costituito da prodotti diversi dalla carne;
considerandoche la sottovoce 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (22) della suddetta nomenclatura contempla le altre
preparazionidi carne bovina contenenti Γ80% o più e meno del 90% di carne escluse le frattaglie e il grasso
ed escluse le preparazioni finemente omogeneizzate; che la sottovoce 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (33)
contempla le stesse preparazioni contenenti 60% o più e meno dell'80% di carne;
considerando che la preparazione in oggetto, contenente il 63,4% di carne senza grassi, non è contemplata
dalla sottovoce 16.02 B III b) ex 1 ex aa)

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