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Sofian AZZABI Rubrique - Thèses http://www.signelec.com
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
LA FIRMA DIGITALE
di
MASSIMO FANTIN
Dipartimento: DIRITTO COMMERCIALE
Relatore: GUIDO UBERTO TEDESCHI
Laureando: MASSIMO FANTIN
Anno Accademico: 1999 - 2000
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“Inequissimum videtur cuique scientiam
alterius quam suam nocere, vel
ignorantiam alterius alii profuturam”
Ai miei genitori e a Giovanni
Parma, 13 ottobre 2000
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SOMMARIO
Introduzione…………………………………………………….[I]
CAPITOLO I: Dalla sottoscrizione autografa alla c.d. firma
digitale.
1. Le garanzie fornite dalla sottoscrizione autografa nel nostro
ordinamento……………………………………………………[
1]
2. Trattamento giuridico del documento informatico prima della
c.d. “Bassanini-uno”…………………………………………[8]
3. Crittografia simmetrica e asimmetrica……………………..[20]
4. Firma digitale e sottoscrizione: analogie e differenze
sostanziali………………………………………………………
……[34]
CAPITOLO II: La firma digitale in Italia.
1. Quadro di riferimento normativo…………………………..[42]
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2. Il documento informatico: requisiti, validità e efficacia
probatoria………………………………………………………
..[58]
3. - (segue) scrittura privata informatica e prova legale……..[68]
4. - (segue) il c.d. principio del “non – ripudio”……………..[83]
5. L’art. 60 del D.P.C.M. 08/02/99…………………………...[96]
6. Copie di atti e documenti in forma elettronica……………[108]
7. Libri e scritture contabili………………………………….[120]
8. Il key escrow facoltativo………………………………….[127]
9. Firma digitale autenticata…………………………………[136]
10. Atto pubblico notarile digitale…………………………...[145]
CAPITOLO III: Ordinamento comunitario e firma digitale
1. Analisi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro
comunitario per le firme
elettroniche…………………………………..[155]
CAPITOLO IV: Considerazioni e valutazioni conclusive...[169]
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Appendice legislativa……………………………………………...
- L. 15 marzo 1997, n.59.- Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa (Articolo
estratto)……………………….
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.- Regolamento recante
criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n.
59……………………………………………………………
- Relazione di accompagnamento al D.P.R. 513/97…………...
- D.P.C.M. 8 febbraio 1999. - Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
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Decreto del presidente della Repubblica, 10 novembre 1997,
n.513……….
- Direttiva 1999/93/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le
firme elettroniche……………………………………………..
Bibliografia………………………………………………………..
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INTRODUZIONE
Con l’art 15 della L. 59/97 può dirsi conclusa la più che decennale
querelle che aveva coinvolto la dottrina circa la natura giuridica
del documento informatico rispetto a quello cartaceo, e soprattutto
circa l’autografia che, fino a non molto tempo fa, era considerata
da gran parte della dottrina quale requisito implicito della
sottoscrizione richiesta dal legislatore del ’42 come mezzo
necessario per imputare la volontà incorporata nel documento al
suo autore.
La L. 59/97, all’art.15, e i successivi D.P.R. 513/97 et D.P.C.M.
08/02/99 relativi alla cd. firma digitale, stabilendo che il
documento informatico è “valido e rilevante a tutti gli effetti di
legge”, hanno introdotto nel nostro ordinamento una vera e
propria rivoluzione copernicana capace di modificare
radicalmente il modo con cui vengono gestiti i rapporti fra privati
e fra questi e la P.A.
In particolare, un documento informatico dotato di firma digitale
offre le stesse garanzie che offrirebbe un “tradizionale”
I
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documento cartaceo con sottoscrizione autografa relativamente
all’individuazione di eventuali alterazioni successive al testo
originario (c.d. integrità del documento) e in relazione alla
imputabilità all’autore del documento della volontà incorporata
nel medesimo.
Grazie a questo sistema di firma è oggi possibile attribuire al
documento informatico il valore di scrittura privata (art. 2702 cc.)
e, a certe condizioni, quello di scrittura privata autenticata (art. 16
D.P.R. cit. e art. 2703 c.c.).
Ma il legislatore si è spinto più in là riconoscendo una limitata
efficacia probatoria anche al documento informatico che, seppur
sprovvisto di firma digitale, sia “munito dei requisiti” previsti dal
D.P.R. 513/97 e dal D.P.C.M. 08/02/99.
Così disponendo l’art 5, comma 2, del D.P.R. 513/97, resta invero
da chiedersi quale trattamento probatorio sia riservato ai
documenti informatici non in regola con i requisiti previsti dal
regolamento stesso o sottoscritti con sistemi di firma digitale
diversi da quelli previsti dal nostro legislatore (mi riferisco al
P.G.P.).
II
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Ma la vera novità è il riconoscimento della validità di un
“sistema di imputabilità indiretto” che diversamente dal sistema
tradizionale, basato su un rapporto fisico tra sottoscrittore e
documento incorporante la sua volontà (rapporto verificabile
tramite le scienze calligrafiche, presumendosi la sottoscrizione
autografa unica per ogni individuo), si basa sul meccanismo del
non-ripudio: in altre parole, sull’impossibilità per un soggetto di
negarsi autore di un documento informatico cui sia stata apposta la
sua firma digitale.
Parlo di imputabilità indiretta perché il documento elettronico
deve essere inteso, in linea generale, come il documento prodotto
dall’elaboratore elettronico. Il fatto che ci sia un “filtro” tra
soggetto dichiarante e dichiarazione, non esclude che il primo sia
l’autore della seconda e ciò in base al meccanismo sopra
delineato.
La firma digitale come “risultato della procedura informatica
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
III
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rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico…” (art. 1,
lett. b) del D.P.R. 513/97) svolge in definitiva la stessa funzione
della sottoscrizione tradizionale (imputabilità più integrità del
documento affidata alla materialità stessa del supporto) pur
essendo tanto immateriale quanto il documento elettronico.
La funzione della firma digitale, sotto il profilo della garanzia
dell’integrità del documento, non è quella di creare documenti
indelebili (essendo il documento informatico manipolabile p er
definizione!) ma quella di rendere riconoscibile ogni modifica,
anche di un solo bit, all’originale firmato senza la necessità di
ricorre a complicate perizie calligrafiche.
Anzi, la sicurezza raggiungibile diventa forse maggiore rispetto
alla verifica tradizionale di una sottoscrizione autografa.
Un ultimo dato: nel nostro codice civile esiste una norma,
l’art.2705, che attribuisce la stessa efficacia della scrittura privata
al telegramma consegnato o fatto consegnare dal mittente pur in
difetto di sua sottoscrizione. Una lettura attenta di tale articolo
denuncia la consapevolezza del legislatore di allora circa
IV