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Parlamento della Padania – Sarego, 4 febbraio 2012 On. Maria Piera Pastore Ringrazio il Senatore Calderoli. A me è stato affidato il compito di illustrare il testo della riforma Costituzionale. Un testo complessivo che riguarda numerosi articoli della Costituzione e che modifica in senso federale l’attuale Costituzione della Repubblica. Avevo preparato delle tabelle da proiettare ma risulterebbero di difficilissima lettura perché sarebbero troppo piccole. Comunque, in un secondo momento, il testo commentato sarà diffuso e sarà messo sul sito dedicato al Parlamento della Padania. Come ha già accennato il sen. Calderoli, Presidente del Parlamento della Padania, la prima importante modifica si trova già all’articolo 1 della Costituzione dove l’affermazione “l’Italia è una Repubblica democratica” viene sostituita da “l’Italia è una Repubblica federale democratica” mentre, al secondo comma, la sovranità viene attribuita non più “al popolo” bensì “ai popoli”. Ricordo, come sappiamo tutti, che il cambiamento del Paese, la battaglia per il federalismo, è la battaglia del nostro Movimento. E ci abbiamo provato più volte: ricordo la riforma costituzionale del 2006, la famosa Devolution ma, anche in quest’ultima legislatura, grazie ai ministri Calderoli e Bossi, siamo riusciti ad approvare la legge n.

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1
Parlamento della Padania – Sarego, 4 febbraio 2012
On. Maria Piera Pastore
Ringrazio il Senatore Calderoli.
A me è stato affidato il compito di illustrare il testo della riforma Costituzionale.
Un testo complessivo che riguarda numerosi articoli della Costituzione e che modifica in senso
federale l’attuale Costituzione della Repubblica.
Avevo preparato delle tabelle da proiettare ma risulterebbero di difficilissima lettura perché
sarebbero troppo piccole. Comunque, in un secondo momento, il testo commentato sarà diffuso e
sarà messo sul sito dedicato al Parlamento della Padania.
Come ha già accennato il sen. Calderoli, Presidente del Parlamento della Padania, la prima
importante modifica si trova già all’articolo 1 della Costituzione dove l’affermazione “l’Italia è una
Repubblica democratica” viene sostituita da “l’Italia è una Repubblica federale democratica”
mentre, al secondo comma, la sovranità viene attribuita non più “al popolo” bensì “ai popoli”.
Ricordo, come sappiamo tutti, che il cambiamento del Paese, la battaglia per il federalismo, è la
battaglia del nostro Movimento. E ci abbiamo provato più volte: ricordo la riforma costituzionale
del 2006, la famosa Devolution ma, anche in quest’ultima legislatura, grazie ai ministri Calderoli e
Bossi, siamo riusciti ad approvare la legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, sono stati
approvati i decreti attuativi, al Senato stiamo discutendo la Carta delle autonomie, sono state
presentate proposte per la riduzione del numero dei parlamentari. Quindi, la Lega Nord dalla sua
nascita ad oggi, continua a perseguire con le proprie proposte l’obiettivo di arrivare ad un
cambiamento in senso federale del Paese. Un cambiamento in senso federale che è contenuto
fortemente anche in questo testo di riforma della Costituzione.
Vogliamo una “Repubblica Federale” e non più una “Repubblica democratica” e vogliamo che la
sovranità appartenga non “al popolo” ma “ai popoli” al fine di dare voce alle singole realtà
territoriali, a quei popoli che sono espressione di una specifica cultura e portatori di interessi
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particolari. Un richiamo ai popoli che, a mio parere, rappresenta anche quel collegamento con
l’Europa dei popoli che noi vogliamo.
All’articolo 5 della Costituzione la Repubblica non è più “una e indivisibile” ma la Repubblica è
“federale”. Inoltre, prevediamo che la Repubblica “adegua i contenuti della sua legislazione alle
esigenze del federalismo”. Vorrei evidenziare che nell’attuale Costituzione la parola “federalismo”
non compare mai. Quindi, all’articolo 5 introduciamo un principio fondamentale che deve essere
riferito, non solo all’articolo 119 della Costituzione, ma a tutta la legislazione statale proprio perché
l’articolo 5 è inserito tra gli articoli che costituiscono i principi fondamentali della nostra Carta
costituzionale. Sempre all’articolo 5 si precisa che “nell’assegnazione e nell’adempimento delle
funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà” stabilendo perciò che all’autorità
centrale (allo Stato) sono attribuiti quei soli compiti che le autorità locali non sono in grado di
svolgere e, anche questa affermazione, costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento in
coerenza con l’attuazione del federalismo.
All’articolo 48 della Costituzione sopprimiamo l’istituzione della circoscrizione estero e, di
conseguenza, il voto degli italiani residenti all’estero. Sapete che, il voto degli italiani residenti
all’estero è, ad ogni elezione, oggetto di polemiche e di discussioni circa i possibili brogli e, in ogni
caso, il sistema elettorale è complicato e confuso. Con l’abrogazione si restituisce alla volontà degli
elettori che pagano le tasse nel nostro Paese la possibilità di eleggere i propri rappresentanti.
Un’altra importante modifica riguarda l’articolo 55 della Costituzione. Attualmente, prevede che il
Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Noi introduciamo
che il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del “Senato Federale della Repubblica”.
Anche in questo caso la modifica è inserita nella parte seconda della Costituzione, dedicata
all’ordinamento della Repubblica. Per quanto riguarda il Senato Federale vedremo che ne viene
modificata non solo la composizione ma anche i compiti, le funzioni e i requisiti di eleggibilità e,
ancor più rilevante, la modifica più importante riguarda il procedimento legislativo che andrà a
toccare la Camera e il Senato Federale.
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All’articolo 56 della Costituzione viene ridotto, in linea con quanto la Lega Nord ha già proposto in
diversi progetti di legge, il numero dei componenti della Camera dei Deputati. Il numero dei
Deputati non sarà più di 630 ma viene abbassato a 200. Inoltre, viene diminuito anche il limite di
età per poter essere eletti alla Camera dei Deputati: attualmente sono eleggibili a Deputati tutti gli
elettori che hanno compiuto 25 anni di età, nella nostra proposta questo limite viene abbassato a 21
anni. In più, visto che in un articolo precedente sopprimiamo la circoscrizione estero e, visto che i
deputati saranno solo 200, chiaramente la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettuerà
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per 200.
Sulla composizione del Senato Federale interveniamo all’articolo 57 della Costituzione.
Innanzitutto, non solo la Camera dei Deputati sarà composta da 200 componenti ma anche il Senato
Federale sarà composto da 200 componenti (quindi si passa dagli attuali 315 a 200). Il Senato
Federale è eletto a suffragio universale diretto su base regionale ma, attenzione, contestualmente
all’elezione del rispettivo consiglio o assemblea regionale e, per il Trentino – Alto Adige,
contestualmente all’elezione dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Secondo il nuovo
articolo 57 partecipano all’attività del Senato Federale, senza diritto di voto, ulteriori componenti
che sono eletti uno per ciascun consiglio regionale e uno da ogni Consiglio delle autonomie locali
presente in ogni regione e, per il Trentino – Alto Adige da ciascun consiglio provinciale e da
ciascun Consiglio delle autonomie locali delle province autonome di Trento e di Bolzano. Quindi,
all’attività del Senato Federale partecipano, senza diritto di voto, ulteriori 42 componenti eletti che
rappresentano le regioni e le autonomie locali.
Rispetto al Senato Federale introduciamo, all’articolo 58 della Costituzione, che sono eleggibili a
senatori di una regione coloro che hanno compiuto 21 anni. Quindi, si passa dall’ attuale previsione
di 40 anni all’età di 21 anni. Viene introdotto anche un ulteriore requisito: per poter essere eletti
senatori di una regione occorre risiedere nella regione alla data di indizione delle elezioni.
Poi, abroghiamo l’articolo 59 della Costituzione che riguarda i senatori di diritto ed a vita. Di
conseguenza, gli ex Presidenti della Repubblica non avranno più nessuna carica ed il Presidente
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della Repubblica in carica non potrà nominare senatori a vita. Nelle norme transitorie è disposto che
gli attuali senatori a vita andranno a far parte del Senato Federale.
All’articolo 60 della Costituzione precisiamo che la Camera è eletta per 5 anni e che i componenti
del Senato Federale rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori eletti in
ciascuna regione o provincia autonoma, mentre all’articolo 61 precisiamo che l’elezione della
nuova Camera dei Deputati ha luogo entro 70 giorni dalla fine della Camera precedente.
All’articolo 63 inseriamo un periodo in base al quale i Presidenti delle Camere sono eletti a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse. In questo modo si costituzionalizza il
principio secondo il quale, per l’elezione del Presidente della Camera e del Presidente del Senato è
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Dato che, attualmente, l’elezione del Presidente
di Camera e Senato è rimessa ai regolamenti interni di ciascuna camera, rendiamo uniforme il
metodo di elezione.
All’articolo 64 si stabilisce che i regolamenti parlamentari devono prevedere i casi in cui il Governo
deve essere rappresentato in aula dal Primo ministro o dai ministri. Oggi, sappiamo che non è
propriamente così. Inoltre, si introduce un ulteriore principio in base al quale “il regolamento della
Camera dei Deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i
diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare”. Anche in questo
caso, si tratta di indicazioni presenti nei regolamenti di Camera e Senato che inseriamo all’articolo
64 della Costituzione.
Si interviene anche all’articolo 69, sostituendolo ed introducendo in Costituzione il principio
secondo il quale i componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori delle assemblee
e delle commissioni prevedendo che l’indennità è legata all’effettiva partecipazione ai lavori
dell’aula e delle commissioni.
Ma, a mio parere, uno degli articoli più importanti che vengono modificati è l’articolo 70 della
Costituzione. Attualmente, tale articolo si limita a stabilire che la funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere. Noi invece andiamo a normare il procedimento legislativo. Di
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conseguenza, il nuovo articolo 70 della Costituzione individua le materie di competenza della
Camera dei Deputati, quelle di competenza del Senato Federale e i casi in cui la competenza
legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato Federale. In particolare, la
funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato Federale sui
disegni di legge di revisione della Costituzione, sui disegni di legge costituzionale, sui disegni di
legge riguardanti l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione (che viene modificato).
Il Senato Federale è competente per altre specifiche materie, ad esempio, per quanto riguarda la
legge elettorale per l’elezione dello stesso Senato Federale e per alcune materie indicate
nell’articolo 117 della Costituzione, oltre che essere competente per ogni altra materia in cui la
Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.
Alla Camera dei Deputati sono attribuite le competenze legislative previste in alcuni commi
dell’articolo 117 e dall’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
Attribuendo competenze legislative su materie diverse, si interviene sull’attuale sistema bicamerale.
Infatti, dopo l’approvazione da parte della Camera competente, i disegni di legge sono esaminati
dall’altra Camera che, entro 30 giorni, può esprimere il proprio parere. Ma, la Camera competente
può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, deliberare di non recepire il parere ed approvare
il disegno di legge così come era stato emanato. Quindi, si interrompe il bicameralismo perfetto e si
accelerano i tempi per l’approvazione delle leggi.
Viene modificato anche l’articolo 72 della Costituzione stabilendo che i regolamenti della Camera e
del Senato Federale devono stabilire tempi certi entro i quali i disegni di legge sono discussi e
votati.
All’articolo 73 della Costituzione viene precisato che se la Camera competente (e cioè il Senato
Federale o la Camera dei deputati per le materie loro attribuite, o entrambe le Camere per le materie
che devono essere esercitate collettivamente) ne dichiara l’urgenza a maggioranza assoluta dei
componenti, la legge viene promulgata nel termine da essa stabilito.
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All’articolo 74 si precisa che, quando il Presidente della Repubblica prima di promulgare una legge
chiede alle Camere una nuova deliberazione, se le Camere approvano nuovamente la legge secondo
il procedimento previsto dall’articolo 70 della Costituzione
(come modificato), la legge deve essere
promulgata. All’articolo 74 della Costituzione quindi viene inserito il richiamo al nuovo
procedimento legislativo in base al quale la funzione legislativa dello Stato viene esercitata o dalla
Camera o dal Senato Federale oppure collettivamente da entrambe.
Interveniamo poi su altri articoli della Costituzione ma, visto che il mio tempo sta scadendo, vorrei
soffermarmi su alcune disposizioni che, a mio parere, sono veramente significative.
All’articolo 84 della Costituzione prevediamo che può essere eletto Presidente della Repubblica non
più chi ha compiuto 50 anni ma chi ne ha compiuti 40 anni ed introduciamo anche un ulteriore
requisito: può essere eletto Presidente della Repubblica chi ha ottenuto la sottoscrizione della
propria candidatura da parte di 500 sindaci, legando la figura del Presidente della Repubblica anche
ad una maggiore rappresentanza territoriale.
All’articolo 86 precisiamo che, nel caso in cui sia necessario supplire alla mancanza del Presidente
della Repubblica (in caso di malattia, di decesso, di impedimento permanente, ecc.) la supplenza è
affidata non più al Presidente del Senato ma al Presidente della Camera.
Un altro intervento riguarda l’articolo 92 della Costituzione, nel quale precisiamo che il Governo
della Repubblica è composto dal Primo ministro (il Presidente del Consiglio assume questa nuova
denominazione), dai ministri ma anche dai viceministri e dai sottosegretari di Stato. Il Presidente
della Repubblica può, non solo nominare ma anche revocare il Primo ministro ma, il Primo ministro
viene nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Deputati. Il Primo ministro ed
i ministri, in base all’articolo 93, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica. Perciò, da un lato il Primo ministro deve essere nominato in base ai
risultati elettorali e quindi andiamo ad impedire che si costituiscano maggioranze che non
corrispondono alla volontà popolare e, dall’altro, precisiamo che la legge disciplina l’elezione dei
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deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza assicurando, in tal modo, la
governabilità del sistema.
All’articolo 94 della Costituzione precisiamo la distinzione tra la mozione di fiducia e la mozione di
sfiducia.
Modifichiamo l’articolo 95, che attualmente stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri
“dirige” la politica generale del Governo, stabilendo che il Primo ministro è “responsabile” della
politica generale del Governo. I Primo ministro nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i
sottosegretari di Stato ed i viceministri che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le
funzioni. Quindi, mentre l’articolo 92 della Costituzione, nella vecchia formulazione, attribuiva al
Presidente della Repubblica il potere di nominare i ministri su proposta del Presidente del
Consiglio, con il nuovo articolo 95 il Primo ministro ha il potere di nominare ed anche di revocare i
ministri. E, mentre all’articolo 93 della Costituzione si stabilisce che il Primo ministro ed i ministri
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, con il nuovo articolo 95, i
sottosegretari di Stato e i viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo ministro.
Ma, altri articoli sono veramente significativi.
Modificando il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, si stabilisce che “ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell’articolo
117 della Costituzione, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della regione interessata”. Questa modifica è importante perché si inserisce il riferimento al secondo
comma dell’articolo 117 che viene modificato individuando le sole materie attribuite alla
legislazione esclusiva dello Stato. Infatti, sull’articolo 117 della Costituzione interveniamo con
alcune modifiche importanti dato che il secondo comma non riguarda più la legislazione esclusiva
dello Stato ma si riferisce “solamente” a determinate materie sulle quali lo Stato ha legislazione
esclusiva. Inoltre, al terzo comma dell’articolo 117 spariscono le materie di legislazione concorrente
perché andiamo ad attribuire quelle stesse materie alla legislazione esclusiva delle regioni. Mentre,
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al quarto comma dell’articolo 117 è attribuita alle regioni “la potestà legislativa esclusiva in
riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
Anche per quanto riguarda il procedimento di revisione costituzionale, disciplinato dall’articolo 138
della Costituzione, introduciamo una disposizione che consente lo svolgimento del “referendum
popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione”. Quindi, oltre al
referendum abrogativo previsto dell’articolo 75 della Costituzione, con le modifiche all’articolo 138
prevediamo un referendum deliberativo.
Mi soffermo brevemente sulle norme
transitorie perché sono importanti.
Innanzitutto, abbiamo detto che il Senato Federale è eletto a suffragio universale diretto su base
regionale contestualmente all’elezione del rispettivo consiglio o assemblea regionale e, per la
regione Trentino – Alto Adige, dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano.
Cosa succede nella fase transitoria? In sede di prima applicazione, affidiamo agli stessi consigli
regionali l’elezione dei componenti del Senato federale spettanti a ciascuna regione. In questo modo
introduciamo una norma che consente di riunire nello stesso giorno sia la Camera dei Deputati sia il
Senato Federale.
Inoltre, dato che con l’abrogazione dell’articolo 59 della Costituzione eliminiamo la figura dei
senatori a vita, sempre nelle norme transitorie precisiamo che i senatori a vita e di diritto già in
carica rimangono in carica presso il Senato Federale della Repubblica.
Il testo di riforma della Costituzione, che prevede modifiche anche agli articoli riguardanti la Corte
Costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura, confluirà in un disegno di legge che
verrà presentato e depositato alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica.
Grazie.
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