(MOD. 01) Istruzioni per la presentazione delle candidature a ...
3 pages
Italiano

(MOD. 01) Istruzioni per la presentazione delle candidature a ...

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
3 pages
Italiano
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

(MOD. 01) Istruzioni per la presentazione delle candidature a Presidente della Provincia e dei Consiglieri Provinciali ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLI PROVINCIALI La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e: da 36 membri nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti; da 28 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti; da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti; da 19 membri nelle altre province. La lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale, deve comprendere un numero di candidati in quantità non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un terzo. Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà: - da non meno di 7 e da non più di 19, nelle province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti; - da non meno di 8 a non più di 24, nelle province con popolazione compresa tra 300.001 e 700.000 abitanti; - da non meno di 10 a non più di 28 nelle province con popolazione compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti; - da non meno di 12 a non più di 36 nelle province con popolazione superiore a 1.400.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 8
Langue Italiano

Extrait

Prov. Istruzioni
1
(MOD. 01)
Istruzioni per la presentazione delle candidature a Presidente della Provincia
e dei Consiglieri Provinciali
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEI CONSIGLI PROVINCIALI
La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale
Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:
da 36 membri nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
da 28 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
da 19 membri nelle altre province.
La lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale, deve comprendere un numero di
candidati in quantità non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad
un terzo.
Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:
-
da non meno di 7 e da non più di 19, nelle province con popolazione inferiore a 300.000
abitanti;
-
da non meno di 8 a non più di 24, nelle province con popolazione compresa tra 300.001 e
700.000 abitanti;
-
da non meno di 10 a non più di 28 nelle province con popolazione compresa tra 700.001 e
1.400.000 abitanti;
-
da non meno di 12 a non più di 36 nelle province con popolazione superiore a 1.400.001
abitanti
Per presentare le candidature alle elezioni provinciali occorre predisporre:
la dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve riportare il contrassegno
di 3 cm. di diametro a colori e deve contenere
:
a) indicazione del candidato alla carica di Presidente (Cognome, nome, luogo e data di nascita, per
le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito).
b) indicazione del cognome, nome luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Provinciale,
(per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito).
c) numero d'ordine progressivo dei candidati e indicazione del collegio.
d) indicazione di due delegati del gruppo per la designazione dei rappresentanti presso ogni seggio
e presso l'Ufficio circoscrizionale, e l'Ufficio provinciale e per effettuare la dichiarazione di
collegamento.
gli atti contenenti le sottoscrizioni non contenute nella dichiarazione di presentazione.
Alla dichiarazione di presentazione del gruppo sono allegati, e ne fanno parte integrante, i moduli
per la raccolta delle firme dei sottoscrittori della candidatura del Presidente e del gruppo dei
candidati al Consiglio provinciale.
Prov. Istruzioni
2
Si riporta di seguito il quadro relativo al numero dei sottoscrittori:
- da non meno di 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle Province con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- da non meno di 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle Province con popolazione oltre a 100.000 abitanti e fino 500.000;
- da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle Province con popolazione oltre 500.000 abitanti e fino 1.000.000;
- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori compresi nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle Province con più di 1.000.000 di abitanti;
Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.
Anche gli atti separati per la raccolta delle sottoscrizioni devono contenere: l’elenco dei
candidati del gruppo, il collegio nel quale sono candidati, il candidato a Presidente e
riprodotto graficamente il contrassegno di 3 cm. di diametro, a colori.
la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di
Presidente. Deve contenere:
a) oltre l'accettazione, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in
altri gruppi della Provincia oltre che in quelli con cui dichiara il collegamento, che non si è
presentato candidato in altra Provincia, e di non essere in alcuna delle condizioni previste
dall’art. 58 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267;
b) di collegarsi con il gruppo che lo presenta e con gli altri gruppi.
c) l'autenticazione della firma del candidato. Per i candidati che si trovano eventualmente
all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o
consolare.
le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati al
Consiglio provinciale (tanti quanti sono i candidati).
Ogni dichiarazione deve contenere:
a) oltre l'accettazione, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in
altri gruppi della provincia; il o i collegi uninominali per i quali il candidato alla carica di
consigliere provinciale accetta la candidatura; se si è presentato candidato in altra Provincia;
che non ricopre già la carica di Consigliere provinciale in altra Provincia e di non essere in
alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 ;
b) l'autenticazione delle firme dei candidati. Per i candidati che si trovano eventualmente all'estero,
detta autenticazione deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.
i certificati individuali di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi
comune della Repubblica.
La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da parte dei candidati, sia per la carica di
Presidente, sia per quelle di Consigliere provinciale, deve essere comprovato al momento della
presentazione della candidatura mediante il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica. Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni
candidato.
i certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un
Comune della Provincia.
Prov. Istruzioni
3
Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti, è comunque necessario presentare certificati elettorali individuali o
collettivi per ognuno di essi.
la dichiarazione dei delegati per il collegamento con il candidato alla carica di Presidente.
Tale dichiarazione deve effettuarsi congiuntamente dai delegati del gruppo.
l'attestazione del Segretario o del Presidente Federale (in copia notarile).
L'attestazione del Segretario o del Presidente Federale può essere rilasciata:
1) al Segretario provinciale
2) al Segretario regionale
la delega per la presentazione della lista.
E' facoltà del Segretario provinciale o regionale incaricare una persona di sua fiducia per la
presentazione del gruppo, con atto autenticato da notaio
il contrassegno del gruppo.
Il modello di contrassegno in due dimensioni (dieci e tre cm di diametro), in triplice copia, a
colori.
il bilancio preventivo delle spese.
Dovrà essere presentato unitamente ai documenti del gruppo anche un bilancio preventivo delle
spese di cui all'art.30, comma 2, della legge 25.3.1993, n. 81 (limitatamente alle Province in cui
tale adempimento è previsto dallo statuto e dal regolamento).
Tale bilancio dovrà essere redatto considerando le spese previste dall'intero gruppo di candidati,
compreso il candidato alla carica di Presidente.
il programma amministrativo.
Deve necessariamente essere presentato il programma amministrativo che sarà affisso all'Albo
Pretorio. Essendo ammessa la possibilità di collegamento di più liste che appoggiano lo stesso
candidato, tali liste devono presentare il medesimo programma amministrativo.
Presentazione del gruppo dei candidati
La presentazione deve avvenire presso la Cancelleria della Corte d’Appello o del Tribunale sede
dell’Ufficio elettorale centrale, dalle ore 8.00 del 30° giorno sino alle ore 12.00 del 29° giorno
antecedente la data della votazione.
La presentazione del gruppo dei candidati, nel caso in cui si utilizzi il contrassegno tradizionale
di un partito con rappresentanza parlamentare, può essere effettuata esclusivamente dal delegato
autorizzato dal Segretario provinciale o dal Segretario nazionale che tali risultino per
attestazione del Segretario Federale.
Presentare la documentazione non appena possibile. La
Commissione, in caso di firme “doppie”, accetta quelle della lista presentata per prima.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents