PROPOSTA DI LEGGE
2 pages
Italiano
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Italiano
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 71, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI "Misure atte ad evitare l'infiltrazione mafiosa nei territori padani" Il soggiorno obbligato rientra tra le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché di disposizioni in materia di documentazione antimafia”. Questo decreto, che tra l’altro ha avuto il merito di aver razionalizzato una materia caratterizzata da una produzione legislativa frammentaria e poco coordinata, ha recepito quanto stabilito dalla precedente legislazione antimafia in materia di soggiorno obbligato. In questo ambito, le diverse stratificazioni normative succedutesi nel tempo, hanno sempre avuto come principio ispiratore la consapevolezza che gli strumenti ante delictum antimafia possano assolvere una efficace funzione rispetto a diverse tipologie di soggetti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico. Al riguardo si cita in particolare l’articolo 4 del provvedimento, il quale prescrive che il soggiorno obbligato vada scontato nel comune di residenza o dimora abituale ed individua diverse tipologie di soggetti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 11
Langue Italiano

Extrait

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 71, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
"Misure atte ad evitare l'infiltrazione mafiosa nei territori padani"
Il soggiorno obbligato rientra tra le misure di prevenzione previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “
Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché di disposizioni in materia di documentazione antimafia
”.
Questo decreto, che tra l’altro ha avuto il merito di aver razionalizzato una materia
caratterizzata da una produzione legislativa frammentaria e poco coordinata, ha
recepito quanto stabilito dalla precedente legislazione antimafia in materia di
soggiorno obbligato.
In questo ambito, le diverse stratificazioni normative succedutesi nel tempo, hanno
sempre avuto come principio ispiratore la consapevolezza che gli strumenti
ante
delictum
antimafia possano assolvere una efficace funzione rispetto a diverse
tipologie di soggetti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico.
Al riguardo si cita in particolare l’articolo 4 del provvedimento, il quale prescrive che
il soggiorno obbligato vada scontato nel comune di residenza o dimora abituale ed
individua diverse tipologie di soggetti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico.
Tra questi rientrano gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla
camorra o ad altre associazioni che perseguono finalità o agiscono con metodi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Sotto questo punto di vista,
basti pensare al contrabbando di tabacco, alle estorsioni, al commercio degli
stupefacenti e delle armi.
Ma la misura può essere disposta che per altri delitti, come
l’associazione per delinquere diretta a commettere tratta di persone, riduzione o
mantenimento in servitù o schiavitù, sequestro di persona a scopo di estorsione,
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o al traffico di
tabacchi.
Come si vede la platea dei soggetti possibili destinatari è stata resa molto ampia, nella
convinzione che la misura di prevenzione del soggiorno obbligato potesse assolvere
più efficacemente la funzione a cui è destinata: esercitare un controllo più stringente
nei confronti di persone particolarmente pericolose, privilegiando l’esigenza di
recidere i legami tra soggetto criminale e ambiente circostante.
Tuttavia, tale scelta non sembra aver colto la necessità di evitare che la delinquenza
organizzata di stampo mafioso o criminale, maggiormente radicata in alcune regioni
del Paese, possa diffondersi agevolmente anche in luoghi dove tutt’oggi la criminalità
é meno diffusa o addirittura assente. Le conseguenze di questa legislazione, come
testimoniato anche da recenti avvenimenti, hanno determinato il forzoso invio di
pericolosi mafiosi, o indiziati di tali delitti, in località lontane dai luoghi dove erano
dediti all’attività criminale, con il rischio di diffondere anche in tali contesti
territoriali fenomeni
criminali radicati nelle regioni di provenienza.
In aggiunta, va ricordata la forte avversione nei confronti di simili decisioni, assunte
dalla autorità giudiziaria, da parte
dell’opinione pubblica e delle comunità locali,
giustamente contrarie ad ospitare nei loro territori questi pericolosi criminali.
Pertanto, con la presente iniziativa legislativa si prevede che gli indiziati di
appartenere ad associazioni di stampo mafioso o alle altre associazioni individuate
dall’articolo 4 del decreto legislativo, vengano sottoposti alla misura di prevenzione
dell’obbligo di soggiorno esclusivamente tra i comuni della regione del comune di
iniziazione dell’attività criminale dell’indiziato.
E’ evidente come, così disponendo, non potrebbero avere rilevanza eventuali
successivi trasferimenti di residenza anagrafica o dimora abituale, evitando in tal
modo la così detta esportazione della criminalità organizzata.
Riteniamo necessario approvare la presente proposta di legge, anche per scongiurare
il rischio che, in un momento di forte crisi economica, le aziende del paese siano
esposte agli appetiti criminali della mafia.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents