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PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 71, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N.

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PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 71, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
"Tutela della sovranità popolare"
Relazione
L’Unione Europea sembra ormai non porre più limiti al proprio potere di intromissione nelle
decisioni interne di ciascuno Stato sovrano, ben al di la delle effettive competenze autorizzate dai
trattati.
In Ungheria, come in Grecia, sotto il ricatto di non concedere linee di credito indispensabili per
affrontare i problemi finanziari del Paese, l’Unione, insieme al FMI, hanno condizionato le scelte
strettamente politiche di Governi democraticamente eletti, arrivando in alcuni casi addirittura ad
imporre nuovi Governi, esecutori di direttive imposte dall'esterno, invise al popolo sovrano.
Questo crescente potere delle istituzioni comunitarie, rafforzatosi attraverso i successivi trattati
istitutivi, si è più volte scontrato con il voto popolare, che ha dato esito negativo ogni qual volta è
stato possibile sottoporre a referendum la ratifica di un trattato comunitario.
Non è invece stato possibile procedere anche nel nostro Paese ad un vero confronto popolare su
temi, quali l’architettura istituzionale e i poteri dell’Unione Europea; perché con troppa
superficialità è stata sbandierata il dettato costituzionale che vieta ,in via generale, di sottoporre a
referendum i trattati internazionali, una previsione che, quando è stata concepita, non poteva tenere
conto della sostanziale eccezionalità dei trattati dell’Unione Europea e che poteva e può ancora oggi
essere facilmente integrata con leggi costituzionali che consentano forme significative di
coinvolgimento popolare.
Va ricordato però che, in materia di diritto internazionale, in data 11 maggio 1989, si è già svolto un
referendum d'indirizzo (consultivo), indetto con legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2 :" Indizione
di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che
sarà eletto nel 1989", in cui si chiedeva al popolo di esprimere un parere sulla necessità di
trasformare le Comunità europee in una effettiva Unione .
A ben considerare
anche il c.d. nuovo trattato Europeo, in via di definizione, rappresenta una novità
assoluta anche rispetto ai precedenti e creerà l’ennesimo strappo istituzionale e funzionale se sarà
recepito in via ordinaria nel nostro Paese, senza tenere in nessun conto la sua eccezionalità ed i suoi
effetti: il nuovo accordo sarà di fatto un corpo “esterno” al sistema dell’Unione, non elaborato con
le procedure da essa previste; sarà
un accordo che interviene fra Stati dell’Unione, ma non in
quanto membri dell’Unione, ma in quanto soggetti dell’ordinamento internazionale. Le stesse
istituzioni dell’Unione dovranno operare all’interno di un sistema normativo ad esse estraneo.
Al fine di evitare ulteriori cessioni di sovranità nazionale, attraverso ratifiche di trattati
internazionali, spesso senza garanzie su come e a quali condizioni tale sovranità sarà trasferita, il
presente disegno di legge modifica, arricchendolo, l'articolo 80 della Carta costituzionale, inserendo
un comma aggiuntivo che stabilisce che le Camere autorizzano, con legge costituzionale, la ratifica
dei trattati internazionali che comportano limitazioni di sovranità.
In tal caso si attiverà la particolare procedura di approvazione delle legge costituzionali, prevista
dall'articolo 138 della Costituzione che, nel caso di assenza di maggioranze qualificate richieste,
attiverà la procedura referendaria, prevedendo un confronto popolare, fondamentale e
imprescindibile nel caso di deleghe di competenze e poteri ad istituzioni sovranazionali, tali da
porre in discussione la sovranità stessa del nostro Paese.
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