Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell Uganda e la Repubblica del Kenya
162 pages
Romanian

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
162 pages
Romanian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ASOCIAZIONE tra LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA e LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA LAA DELL'UGANDA e LA REPUBBLICA DEL KENYA RACCOLTA DI TESTI I Io gennaio 1971 - 30 giugno 1971 ASOCIAZIONE tra LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA e LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA LAA DELL'UGANDA e LA REPUBBLICA DEL KENYA RACCOLTA DI TESTI I Io gennaio 1971 - 30 giugno 1971 INDICE Pagina ATTI DEL CONSIGLIO Regolamento interno del Consiglio di Associazione 1 Decisione n° 1/71 del Consiglio die relativa alla definizione del concetto "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del titolo I dell'Accordo ed ai metodi di cooperazione amministrativa 11 II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSOCIAZIONE Regolamento (CEE) n° 652/71 del Consiglio del 30 marzo 197relativo al regime applicabile alla carne bovina originaria della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica del­l'Uganda e della Repubblica del Kenia *.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 31
Langue Romanian
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

ASOCIAZIONE
tra
LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA
e
LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
LAA DELL'UGANDA
e
LA REPUBBLICA DEL KENYA
RACCOLTA DI TESTI
I
Io gennaio 1971 - 30 giugno 1971 ASOCIAZIONE
tra
LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA
e
LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
LAA DELL'UGANDA
e
LA REPUBBLICA DEL KENYA
RACCOLTA DI TESTI
I
Io gennaio 1971 - 30 giugno 1971 INDICE
Pagina
ATTI DEL CONSIGLIO
Regolamento interno del Consiglio di Associazione 1
Decisione n° 1/71 del Consiglio die relativa
alla definizione del concetto "prodotti originari" ai
fini dell'applicazione del titolo I dell'Accordo ed ai
metodi di cooperazione amministrativa 11
II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSOCIAZIONE
Regolamento (CEE) n° 652/71 del Consiglio del 30 marzo 197
relativo al regime applicabile alla carne bovina originaria
della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica del­
l'Uganda e della Repubblica del Kenia *.^
Regolamento (CEE) n° 653/71 del Consiglio del 30 marzo 1971
relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a
base di cereali e di riso originari della Repubblica unita
di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica
del Kenia 143
Regolamento (CEE) n° 654/71 del Consiglio del 30 marzo 1971
relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base
di ortofrutticoli originari della Repubblica unita di Tanzania,
della Repubblica dell'Uganda e dellaa del Kenia 145
Regolamento (CEE) n° 655/71 del Consiglio del 30 marzo 1971
relativo al regime applicabile ai tabacchi greggi originari
della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica del­
l'Uganda e della Repubblica del Kenia 147
Regolamento (CEE) n° 656/71 del Consiglio del 30 marzo 1971
relativo al regime applicabile al granturco originario della
Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e
della Repubblica del Kenia 149 REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
Articolo 1
1. Il Consiglio di Associazione si riunì see in sessione
ordinaria una volta all'anno. Tale riunione si svolge a
livello ministeriale, a meno che gli Stati consociati nella
Comunità dell'Africa Orientale e la Comunità non abbiano
deciso diversamente di comune accordo.
Il Consiglio di Associazione si riunisce inoltre, in
caso di urgenza, in sessione straordinaria a richiesta
degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa Orientale
o della Comunità. Tale riunione si svolge a livello dei
rappresentanti dei membri del Consiglio di Associazione, a
meno che gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa
Orientale e la Comunità non abbiano deciso diversamente di
comune accordo.
2, Il Presidente del Consiglio di Associazione fissa,
previa consultazione dei membri di quest'ultimo, la data
delle riunioni. Articolo 2
Se un membro del Consiglio di Associazione non può'
partecipare ad una riunione del Consiglio a livello ministeriale,
ne Informa per iscritto il Presidente ed indica la persona
abilitata a rappresentarlo.
Il rappresentante del membro del Consiglio di Associazione
esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 3
Quando le riunioni si svolgono α livello ministeriale, il
Consiglio di Associazione si riunisce nel luogo abituale dolle
sessioni del Consiglio delle Comunità Europee, o in una città
di uno Stato consociato nella à dell'Africa Orientale,
qualora si sia deciso in tal senso nella precedente riunione del
Consiglio di Associazione,
Quando il Consiglio di Associazione tiene le proprie
riunioni a livello dei rappresentanti dei Ministri, le riunioni-
si svolgono a Bruxelles, salvo decisione contraria.
Articolo 4
La Presidenza del Consiglio di Associazione è tenuta a
turno nel modo seguente :
- dal 1° ottobre al 31 marzo, da un rappresentante degli Stati
consociati nella Comunità dell'Africa Orientale,

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents