Guida del Consiglio delle Comunità europee
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Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 11/1988 Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, ottobre 1988 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue: ES ISBN 92-824-0620-2 DAN 92-824-0621-0 DE ISBN 92-824-0622-9 GRN 92-824-0623-7 EN ISBN 92-824-0624-5 FRN 92-824-0625-3 NL ISBN 92-824-0627-X PTN 92-824-0628-8 Una scheda bibliografica figura alla fine del volume Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1989 ISBN 92-824-0626-1 N.

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Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
11/1988 Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, ottobre 1988 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue:
ES ISBN 92-824-0620-2
DAN 92-824-0621-0
DE ISBN 92-824-0622-9
GRN 92-824-0623-7
EN ISBN 92-824-0624-5
FRN 92-824-0625-3
NL ISBN 92-824-0627-X
PTN 92-824-0628-8
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1989
ISBN 92-824-0626-1
N. di catalogo: BX-54-88-174-IT-C
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles · Lussemburgo, 1988
Printed in Belgium IrølCE
pagina
Cons iglio del le Comuni t à europee 5
Presidenza del Consigiio7
Conferenza dei rappresentantideigovernidegli Stati membri 8
Elenco dei rappresentantideigovernidegli Stati membrichepartecipano
abitualmente alle sessionidelConsiglio9
Belgio 10
Danimarca12
Repubblicafederale di Germania13
Grecia16
Spagna19
Francia20
Ir1anda22
Italia24
Lussemburgo29
Paesi Bassi 30
Portogallo32
RegnoUnito35
Comitatodeirappresent ant i permanent i38
COREPERII39R141
Comitatospecialedel Γ ar ti co lo 11343oeagricoltura43
Comitatopermanente del 1 Occupazione 43
Comi tato eperl'arriechimentodel l'uranio (COPENUR) 43
Comitato della ricercascientificaetecnica (CREST)44 o per l'energia44
Comitato del 1'istruzione44o ristretto"accordidicooperazione degli Stati membriconpaesiterzi"45
Gruppi di lavoro 45
Rappresentanzepermanenti47
Belgio48
Danimarca52
Repubblicafederale di Germania57
Grecia62
Spagna71
Francia77
Irlanda81
italia 84
Lussemburgo89
PaesiBassi90
PortogaIlo93
RegnoUnit o98Segretariato generale del Consiglia 103
Gabinetto4
Servizio giuridico6
Direzione generale A8 ee Β 112
Direzione generale C IM ee D
ν Direzione generale E
Direzione generale F 121 ee G3
Consigli di associazione5
CEE-Turchia
CEE-Mal ta7
CEE-Cipro8
Consigli di cooperazione9
CEE-Algeria 130
CEE-Marocco1
CEE-Tunisia2
CEE-Egi t to3
CEE-Giordania4
CEE-Sir ia5
CEE-L ibano6
CEE-Israele
CEE-lugos lav i a
Consiglio dei Ministri ACP-CEE 139
Rappresentanze degli Stati ACP 14
Comitato degli alti funzionari COST 161 CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE
1. Coeposi/ione
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei
suoi membri. La composizione del Consiglio può variare secondo gli argomenti trattati. La
Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi,
secondo l'ordine seguente :
- per un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania,
Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, I tal i a, Lussemburgo, Paesi Bass i, Portogal lo,
Regno Uni to;
- per il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Repubblica federale di
Germania, Francia, Spagna, Italia, Ir landa, Paesi Bass i, Lussemburgo, Regno Uni to,
Portogal lo.
Il Consiglio è convocato su iniziativa del suo Presidente, di uno dei suoi membri o della
Commiss ione.
2. Competenze
In seguito alla fusione delle istituzioni delle tre Comunità europee, divenuta effettiva nel
1967, il Consiglio speciale dei Ministri della CECA e i Consigli della CEE e dell'Euratom
sono stati sostituiti con un Consiglio unico. Esso esercita i poteri e le competenze
devoluti a tali istituzioni alle condizioni previste nei trattati che istituiscono,
rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica
europea e la Comunità europea dell'energia atomica, nonché nel trattato cosiddetto di
"fusione" del 1965, che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle
Comunità europee, nel trattato del 1972 relativo all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda
e del Regno Unito, nelo del 1979oe della Grecia e nel trattato
del 1985 relativo all'adesione della Spagna e del Portogallo.
Secondo quanto disposto nei trattati di Roma (CEE, Euratom), il Consiglio assicura il
coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri e dispone di un potere
decisionale. Qualunque disposizione di carattere generale o dì una certa importanza deve
essere adottata dal Consiglio, ma il Consiglio può pronunciarsi soltanto, tranne pochi casi,
su proposta della Commissione. La differenza tra i trattati di Roma ed il trattato di Parigi
(CECA) sta nel fatto che secondo i primi è il Consiglio che generalmente decide su proposta
della Commissione, mentre nel trattato di Parigi è l'Alta Autorità (ora la Commissione) che,
sempre generalmente, decide previo parere conforme del Consiglio.
3. Espressione della volontà del Consiglio
1 trattati CEE ed Euratom prevedono che, salvo disposizione contraria, le deliberazioni del
Consiglio vengano prese alla maggioranza dei membri che lo compongono. Nella grande
maggioranza dei casi, tuttavia, i trattati prescrivono o l'unanimità o la maggioranza
qual ifícata. Per calcolare la maggioranza qualificata, i membri del Consiglio dispongono di un numero di
voti stabilito dai detti trattati: Repubblica federale di Germania, Francia, Italia,
Regno Unito: 10 voti; Spagna: Β voti; Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo: 5 voti;
Irlanda, Danimarca: 3 voti; Lussemburgo: 2 voti. Totale 76.
Quando il Consiglio deve deliberare ai sensi dei trattati su proposta della Commissione,
sono necessari 54 voti per raggiungere ta maggioranza qualificata.
Negli altri casi occorrono 54 voti favorevoli che rappresentino almeno β membri det
Consiglio.
Se il Consiglio Modifica una proposta della Commissione, l'atto che accoglie le modifiche
può essere adottato soltanto all'unanimità.
L'astensione dal voto non osta all'adozione di una decisione del Consiglio per la quale sia
richiesta 1'unanimità.
In materia CECA, fatta eccezione per il regime speciale dei problemi finanziari, le
decisioni de) Consiglio che non richiedono ta maggioranza qualificata o l'unanimità vengono
prese atta maggioranza dei membri che compongono il Consiglio. Si considera acquisita questa
maggioranza se si ha la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri,
comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno
1/9 del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio detta Comunità.
4. Forma degli atti del Consiglio
Gli atti del Consiglio che riguardano i settori della CEE e della CEEA possono rivestire le
seguenti forme: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha una portata generale, è obbligatorio in tutti ι suoi elementi ed è
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la direttiva vincola lo Stato
membro destinatario per quanto concerne i risultati da raggiungere, ma lascia agli organi
nazionali la competenza di decidere sulla forma e sui mezzi; la decisione, che può essere
rivolta ad uno Stato membro, a un'impresa o a un privato, è obbligatoria in tutti ι suoi
elementi per i destinatari da essa designati; le raccomandazioni o i pareri, infine, non
sono vincolanti. I regolamenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e, se in
essi non è diversamente stabilito, entrano in vigore il ventesimo giorno dalla
pubblicazione. Le direttive e te decisioni entrano in vigore mediante ta notifica ai
destinatari.
Oltre agli atti i cui effetti giuridici sono esplicitamente indicati nei trattati, il
Consiglio adotta decisioni (Beschlüsse) relative a varie materie, nonché risoluzioni; la
portata giuridica di tali atti è valutata caso per caso. 5. Presidenza del Consiglio
Il Presidente del Consiglio, che esercita le sue funzioni per un periodo di 6 mesi, come
detto sopra, svolge nel modo più ampio possibile la funzione di coordinamento che gli è
propria. Egli cura il buon svolgimento dei lavori del Consiglio e si preoccupa di trovare
soluzioni concrete per i problemi ad esso sottoposti.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
per i prossimi anni :
- dal Io.7 al 31.12.1988 : GRECIA
- dal Io.1 al 30.06.1989 : SPAGNA
- dal Io.7 al 31.12.1989 : FRANCIA
- dal Io.1 al 30.06.1990 : IRLANDA
- dal Io.7 al 31.12.1990 : ITALIA
- dal 1°.1 al 30.06.1991 : LUSSEMBURGO
- dal 1°.7 al 31.12.1991 : PAESI BASSI
- dal Io.1 al 30.06.1992 : PORTOGALLO
- dal Io.7 al 31.12.1992 : REGNO UNITO
- dal 1°.1 al 30.06.1993 : DANIMARCA
- dal Io.7 al 31.12.1993 : BELGIO
- dal Io.1 al 30.06.1994 : GRECIA
- dal 1°.7 al 31.12.1994 : REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Qualsiasi comunicazione destinata alla Presidenza del Consiglio deve essere inviata al
Consiglio
Rue de la Loi 170
1048 - BRUXELLES
Tel.: 234 61 11
Telex: 21711 Censii Β
Telegrafi: Constitua Bruxelles CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
I trattati che istituiscono la CEE, la

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