Guida del Consiglio delle Comunità europee
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Romanian

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Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Dicembre 1989 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue: ES ISBN 92-824-0702-0 DAN 92-824-0703-9 DE ISBN 92-824-0704-7 GRN 92-824-0705-5 EN ISBN 92-824-0706-3 FRN 92-824-0707-1 NL ISBN 92-824-0709-8 PTN 92-824-0710-1 Una scheda bibliografica figura alla fine del volume Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1990 ISBN 92-824-0708-X N.

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Nombre de lectures 59
EAN13 928240708
Langue Romanian
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
Dicembre 1989 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue:
ES ISBN 92-824-0702-0
DAN 92-824-0703-9
DE ISBN 92-824-0704-7
GRN 92-824-0705-5
EN ISBN 92-824-0706-3
FRN 92-824-0707-1
NL ISBN 92-824-0709-8
PTN 92-824-0710-1
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,
1990
ISBN 92-824-0708-X
N. di catalogo: BX-57-89-176-IT-C
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles · Lussemburgo, 1989
Printed in Belgium INDICE
pagina
Consiglio delle Comunità europee 5
Presidenza del Consiglio 7
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 8
Elenco deii dei governi degli Stati membri che partecipano
abitualmente alle sessioni del Consiglio 9
Belgio 10
Danimarca1
Repubblica federale di Germania2
Grecia5
Spagna7
Francia 19
Irlanda 2
Italia3
Lussemburgo
Paesi Bassi 30
Portogallo2
Regno Unito5
Comitato dei rappresentanti permanenti
Coreper II 4
Coreper I
Comitato speciale dell'articolo 1134 oe agricoltura
Comitato permanente dell'occupazione 4o del bilancio
Comitato della ricerca scientifica e tecnica (Crest)5 o dell'istruzione
Comitato per gli affari culturali6 o ristretto «accordi di cooperazione degli Stati membri con paesi
terzi» 4
Comitato per l'energiao permanente per l'arricchimento dell'uranio (Copenur) 47
Gruppi di lavoroRappresentanze permanenti 49
Belgio 50
Danimarca4
Repubblica federale di Germania 6
Grecia 66
Spagna 78
Francia 85
Irlanda 91
Italia .7
Lussemburgo 103
Paesi Bassi
Portogallo8
Regno Unito 11
Segretariato generale del Consiglio 12
Gabinetto4
Servizio giuridico6
Direzione generale Aee Β 132
Direzione generale C5 ee D7
Direzione generale E9 ee F 14
Direzione generale G4
Consigli di associazione
CEE-Turchia8
CEE-Malta ' . . . 149
CEE-Cipro 150
Consigli di cooperazione1
CEE-Algeria2
CEE-Marocco3
CEE-Tunisia4
CEE-Egitto5
CEE-Giordania6
CEE-Siria7
CEE-Libano8
CEE-Israele 159
CEE-lugoslavia 160
Consiglio dei ministri ACP-CEE1
Rappresentanze degli Stati ACP
Comitato degli alti funzionari Cost 18CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1. Composizione
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi
delega uno dei suoi membri. La composizione del Consiglio può variare secondo gli
argomenti trattati. La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del
Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente:
- per un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di
Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito;
- per il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Repubblica federale
di Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno
Unito, Portogallo.
Il Consiglio è convocato su iniziativa del suo presidente, di uno dei suoi membri o
della Commissione.
2. Competenze
In seguito alla fusione delle istituzioni delle tre Comunità europee, divenuta
effettiva nel 1967, il Consiglio speciale dei ministri della CECA e i Consigli della CEE
e dell'Euratom sono stati sostituiti con un Consiglio unico. Esso esercita i poteri e le
competenze devoluti a tali istituzioni alle condizioni previste nei trattati che istitui­
scono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità
economica europea e laàa dell'energia atomica, nonché nel trattato
cosiddetto di «fusione» del 1965, che istituisce un Consiglio unico ed una
Commissione unica delle Comunità europee, nel trattato del 1972 relativo all'ade­
sione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, nel trattato del 1979 relativo
all'adesione della Grecia e nel trattato del 1985 relativo all'adesione della Spagna e
del Portogallo.
Secondo quanto disposto nei trattati di Roma (CEE, Euratom), il Consiglio
assicura il coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri e
dispone di un potere decisionale. Qualunque disposizione di carattere generale o di
una certa importanza deve essere adottata dal Consiglio, ma il Consiglio può
pronunciarsi soltanto, tranne pochi casi, su proposta della Commissione. La diffe­
renza tra i trattati di Roma ed il trattato di Parigi (CECA) sta nel fatto che secondo i
primi è il Consiglio che generalmente decide su proposta della, mentre
nel trattato di Parigi è l'Alta Autorità (ora la Commissione) che, sempre general­
mente, decide previo parere conforme del Consiglio.
3. Espressione della volontà del Consiglio
I trattati CEE ed Euratom prevedono che, salvo disposizione contraria, le
deliberazioni del Consiglio vengano prese alla maggioranza dei membri che lo
compongono. Nella grande maggioranza dei casi, tuttavia, i trattati prescrivono o
l'unanimità o la maggioranza qualificata. Per calcolare la maggioranza qualificata, i membri del Consiglio dispongono di
un numero di voti stabilito dai detti trattati : Repubblica federale di Germania,
Francia, Italia, Regno Unito: 10 voti; Spagna: 8 voti; Belgio, Grecia, Paesi Bassi,
Portogallo: 5 voti; Irlanda, Danimarca: 3 voti; Lussemburgo: 2 voti. Totale 76.
Quando il Consiglio deve deliberare ai sensi dei trattati su proposta della
Commissione, sono necessari 54 voti per raggiungere la maggioranza qualificata.
Negli altri casi occorrono 54 voti favorevoli che rappresentino almeno 8 membri
del Consiglio.
Se il Consiglio modifica una proposta della Commissione, l'atto che accoglie le
modifiche può essere adottato soltanto all'unanimità.
L'astensione dal voto non osta all'adozione di una decisione del Consiglio per la
quale sia richiesta l'unanimità.
In materia CECA, fatta eccezione per il regime speciale dei problemi finanziari, le
decisioni del Consiglio che non richiedono la maggioranza qualificata o l'unanimità
vengono prese alla maggioranza dei membri che compongono il Consiglio. Si
considera acquisita questa maggioranza se si ha la maggioranza assoluta dei
rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati
membri che conseguono ciascuno almeno 1/9 del valore totale delle produzioni di
carbone e d'acciaio della Comunità.
4. Forma degli atti del Consiglio
Gli atti del Consiglio che riguardano i settori della CEE e della CEEA possono
rivestire le seguenti forme: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e
pareri.
Il regolamento ha una portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la direttiva vincola lo Stato
membro destinatario per quanto concerne i risultati da raggiungere ma lascia agli
organi nazionali la competenza di decidere sulla forma e sui mezzi; la decisione, che
può essere rivolta ad uno Stato membro, a un'impresa o a un privato, è obbligatoria
in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati; le raccomandazioni o i
pareri, infine, non sono vincolanti. I regolamenti devono essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale e, se in essi non è diversamente stabilito, entrano in vigore il
ventesimo giorno dalla pubblicazione. Le direttive e le decisionio in vigore
mediante la notifica ai destinatari.
Oltre agli atti i cui effetti giuridici sono esplicitamente indicati nei trattati, il
Consiglio adotta decisioni (Beschlüsse) relative a varie materie, nonché risoluzioni;
la portata giuridica di tali atti è valutata caso per caso.
5. Presidenza del Consiglio
Il presidente del Consiglio, che esercita le sue funzioni per un periodo di 6 mesi,
come detto sopra, svolge nel modo più ampio possibile la funzione di coordinamento
che gli è propria. Egli cura il buon svolgimento dei lavori del Consiglio e si preoccupa
di trovare soluzioni concrete per i problemi ad esso sottoposti. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
per i prossimi anni :
- dal 1°.7 al 31.12.1989: FRANCIA
- dal 1°.1 al 30.6.1990: IRLANDA
- dal 1°.7 al 31.12.1990: ITALIA
- dal 1°.1 al 30.6.1991 : LUSSEMBURGO
- dal 1°.7 al 31.12.1991 : PAESI BASSI
- dal 1°.1 al 30.6.1992: PORTOGALLO
- dal 1°.7 al 31.12.1992: REGNO UNITO
- dal 1°.1 al 30.6.1993: DANIMARCA
- dal 1°.7 al 31.12.1993: BELGIO
- dal 1°.1 al 30.6.1994: GRECIA
- dal 1°.7 al 31.12.1994: REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA
Qualsiasi comunicazione destinata alla presidenza del Consiglio deve essere inviata al
Consiglio delle Comunità europee
Rue de la Loi, 170
1048-BRUXELLES
Tel.: 234 61 11
Telex: 21711 Consil Β
Telegrammi: Consilium Bruxelles CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
I trattati che istituiscono la CEE, la CEEA e la CECA prevedono che talune

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