Ĺordinamento giuridico comunitario
146 pages
Italiano
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
146 pages
Italiano
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

prospettive europee Commissione delle Comunità europee Jean-Victor LOUIS L'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE € I ■ prospettive europee Jean-Victor LOUIS L'ordinamento giuridico comunitario 1980 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE L'ordinamento giuridico comunitario di Jean-Victor LOUIS Professore all'Università libre de Bruxelles Direttore di ricerche presso l'Institut d'études européennes Tradotto dal francese COLLEZIONE « PROSPETTIVE EUROPEE » BRUXELLES 1980 La presente pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue DA ISBN 92-825-1051-4 DE ISBN 92-825-1052-2 ENN 92-825-1053-0 FR ISBN 92-825-1054-9 NLN 92-825-1056-5 ES ISBN 92-825-1102-2 GRN 92-825-1103-0 PT ISBN 92-825-1104-9 Una scheda bibliografica figura alla fine del volume L'opera è stata elaborata da una personalità indipendente Le opinioni in essa espresse impegnano unicamente la responsabilità dell'autore e non costituiscono sotto alcun aspetto una presa di posizione della Commissione delle Comunità europee. © Copyright CECA - CEE - CEEA, Bruxelles-Lussemburgo, 1980 Printed in Belgium ISBN 92-825-1055-7 N.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 12
Langue Italiano
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

prospettive europee
Commissione delle Comunità europee
Jean-Victor LOUIS
L'ORDINAMENTO
GIURIDICO COMUNITARIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

I ■
prospettive europee
Jean-Victor LOUIS
L'ordinamento
giuridico
comunitario
1980 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L'ordinamento giuridico
comunitario
di Jean-Victor LOUIS
Professore all'Università libre de Bruxelles
Direttore di ricerche presso l'Institut d'études européennes
Tradotto dal francese
COLLEZIONE « PROSPETTIVE EUROPEE »
BRUXELLES 1980 La presente pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue
DA ISBN 92-825-1051-4
DE ISBN 92-825-1052-2
ENN 92-825-1053-0
FR ISBN 92-825-1054-9
NLN 92-825-1056-5
ES ISBN 92-825-1102-2
GRN 92-825-1103-0
PT ISBN 92-825-1104-9
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
L'opera è stata elaborata da una personalità indipendente
Le opinioni in essa espresse impegnano unicamente la responsabilità dell'autore e
non costituiscono sotto alcun aspetto una presa di posizione della Commissione delle
Comunità europee.
© Copyright CECA - CEE - CEEA, Bruxelles-Lussemburgo, 1980
Printed in Belgium
ISBN 92-825-1055-7 N. di catalogo : CB-28-79-407-1T-C Indice
INTRODUZIONE
Capitolo I : CARATTERI SPECIFICI 9
Sezione 1 : Attribuzione di competenze 2 : Un sistema istituzionalizzato creativo di norme 14
Sezione 3 : Una Comunità di diritto 21 4 : Metodi di interpretazione5
Sezione 5 : Elasticità e rigore nell'adattamento della costituzione comunitaria 31 6 : Personalità giuridica internazionale 34
Capitolo II : LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO 41
Sezione 1 : I trattati come costituzione comunitaria1
a) Applicazione temporale 41
b)e nello spazio2
e) Costituzione e trattato-quadro3
Sezione 2 : Il diritto derivato6
a) Modalità di subordinazione ai trattali7
Io Principio della competenza per attribuzione 47
2° Subordinazione materiale al trattato7
b) Gli atti « tipici »8
Io Trattato CECA : decisioni e raccomandazioni individuali e generali 49
2° Atti menzionati all'articolo 189 del trattato CEE 50
c) Gli atti « atipici » 56
Io Atti interni6
2° Atti « sui generis »7
Sezione 3 : Il diritto internazionale8
a) Diritto internazionale generale8
b) Accordii9
Ioi conclusi dagli Staìi membri 59
2° Accordii dalla Comunità 62
Sezione 4 : I principi generali del diritto3
Capitolo III : RAPPORTI CON IL DIRITTO NAZIONALE 71
Sezione 1 : L'efficacia diretta 71
a) Le disposizioni provviste di efficacia diretta4
Io II trattato4
2° I regolamenti 81
3° Le decisioni rivolte agli Stati membri e le direttive 83
4° Gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità6
b) Trattamento della norma nazionale contraria ad una norma dotata di effi­
cacia diretta7
e) Limiti dell'efficacia diretta8
Sezione 2 : Il primato9
a) Costituzione e diritto comunitario 94
b) Diritto comunitario e legge posteriore 100 Indice
Sezione 3 : L'applicazione del diritto comunitario 106
a) Amministrazione diretta o centralizzata8
b) Collaborazione degli Stati membri 112
CONCLUSIONE 123
Bibliografìa7
Elenco delle riviste specializzate 131
Indice analitico3 Introduzione
1. La dichiarazione del 9 maggio 1950 del ministro francese degli
affari esteri, Robert Schuman, ha costituito una svolta nella costruzione
europea. La realtà istituzionale delle Comunità europee trova infatti
la sua origine in questa storica iniziativa.
Affermando che « l'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà
costruita tutta insieme, essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino
anzitutto una solidarietà di fatto », la dichiarazione Schuman definiva
la concezione « funzionale ». Quest'ultima ha preso il sopravvento sulla e detta « costituzionalista », che intendeva realizzare senza
indugio un'organizzazione politica dell'Europa di tipo federale.
Si è assistito alla creazione successiva della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio (CECA), con il trattato di Parigi del 18 aprile
1951, della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità
europea dell'energia atomica (denominata anche « Euratom ») con
i trattati di Roma del 25 marzo 1957.
2. Dall'entrata in vigore di questi ultimi due trattati — Π Io gennaio
1958 — esistono tre Comunità distinte fondate su carte costitutive
proprie. Tuttavia le tre à sono state create in vista degli stessi
obiettivi fondamentali : la costruzione di una « Europa organizzata »,
« un'unione sempre maggiore tra i popoli » che la compongono, uno
« sforzo comune » per il « benessere dei loro popoli ».
Per la realizzazione di questi obiettivi fondamentali, si fa uso della
stessa tecnica : l'integrazione, cioè l'istituzione di un potere reale
destinato a esercitare le competenze attribuite alle istituzioni della
Comunità.
Vi è una struttura istituzionale unica per le tre Comunità dal Io luglio
1967, data dell'entrata in vigore del trattato detto di « fusione » degli
esecutivi, firmato a Bruxelles Γ8 aprile 1965. L'Assemblea (Parlamento
europeo) e la Corte di giustizia erano fino dall'inizio istituzioni comuni
alle tre Comunità, ai sensi della convenzione firmata a Roma contem­
poraneamente ai trattati che istituiscono la CEE e l'Euratom.
È vero che il trattato CEE, il quale ha per obiettivo l'integrazione
generale delle economie e non, come gli altri due, e di
campi determinati, prevede espressamente che le sue disposizioni
« non modificano quelle del trattato che istituisce la CECA », né
« derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la CEEA »
(art. 232) : ed è anche vero che esistono differenze fra i tre trattati
per quanto concerne, ad esempio, sia i poteri delle istituzioni sia
l'organizzazione di ricorsi giurisdizionali. In queste differenze si Introduzione
riflettono la volontà degli autori dei tre trattati e il contesto storico
nel quale questi sono stati conclusi (J).
Tuttavia, data l'unità fondamentale che forma il sostrato delle tre
Comunità, è indispensabile interpretare ciascuno dei tre trattati alla
luce degli altri due (2). Inoltre, l'esercizio da parte della CEE di talune
delle sue competenze in materia di politiche comuni (per esempio
trasporti, politica commerciale, energia) può portare al superamento
dei limiti inerenti alle competenze delle istituzioni della Comunità
settoriale. Ad esempio, la riserva di competenza a favore degli Stati
membri in materia di politica commerciale, cioè di scambi esterni, nel
settore del carbone e dell'acciaio (trattato CECA, art. 71, comma Io)
era solo dovuta ai limiti posti al campo di applicazione del trattato. La
norma si basava sulla necessità di attribuire allo stesso potere l'insieme
delle competenze in materia di politica commerciale. Possiamo chiederci
se questa giustificazione, che originariamente militava a favore della
competenza globale degli Stati in questo campo, non conduca oggi a
escludere la riserva a favore degli Stati membri contenuta nell'articolo
71 del trattato CECA. In effetti, dal Io gennaio 1970 la Comunità è,
a norma dell'articolo 113 del trattato CEE, esclusivamente competente
in questo campo. Appare quindi privo di giustificazione isolare due
prodotti — il carbone e l'acciaio — per quanto concerne i negoziati
con gli Stati terzi per sottoporli a procedure distinte (3).
Infine, i pilastri dell'ordinamento giuridico comunitario ■—· ossia il
primato e l'efficacia diretta —■ sostengono il complesso della costru­
zione, qualunque sia il trattato al quale appartenga una determinata
disposizione.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il 16 febbraio 1978, su
relazione della sua commissione politica, una « risoluzione su un'unica
denominazione della Comunità » (4). Il preambolo di questa risolu­
zione sottolinea « l'interdipendenza dei tre trattati comunitari » e
il « fatto che nella vita quotidiana, i cittadini degli Stati membri consi­
derano le tre Comunità europee nel loro insieme ». Ai sensi del
paragrafo 1 del dispositivo della risoluzione, il Parlamento « ritiene che
i termini "la Comunità europea" sono atti a designare l'insieme delle
istituzioni create conformemente ai trattati che istituiscono le tre
(') Sentenza del 14 dicembre 1962, cause riunite nn. 16 e 17­62, Confédération nationale
des producteurs de fruits et légumes e.a. cl Consiglio della CEE, Race. 1962, p. 892.
(2) Sentenza del 13 giugno 1958, causa n. 9­56, Meroni c/ Alta Autorità, Race. 1958,
p. 26.
(3) La Corte di giustizia non si spinge peraltro fino a questo punto nel su

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents