I concordati di Paolo VI - article ; n°1 ; vol.72, pg 479-528
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Publications de l'École française de Rome - Année 1984 - Volume 72 - Numéro 1 - Pages 479-528
50 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 25
Langue Romanian
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Francesco Margiotta Broglio
I concordati di Paolo VI
In: Paul VI et la modernité dans l'Église. Actes du colloque de Rome (2-4 juin 1983). Rome : École Française de
Rome, 1984. pp. 479-528. (Publications de l'École française de Rome, 72)
Citer ce document / Cite this document :
Margiotta Broglio Francesco. I concordati di Paolo VI. In: Paul VI et la modernité dans l'Église. Actes du colloque de Rome (2-4
juin 1983). Rome : École Française de Rome, 1984. pp. 479-528. (Publications de l'École française de Rome, 72)
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0000-0000_1984_act_72_1_2427FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO
I CONCORDATI DI PAOLO VI
I
La politica concordataria — nei suoi diversi profili di conservazion
e, innovazione, modificazione ο nuova instaurazione di relazioni patti
zie tra la Santa Sede e gli Stati — appare senza dubbio una delle strut
ture portanti del pontificato di Giovanni Battista Montini. Una prelimi
nare valutazione meramente numerica delle convenzioni stipulate nel
quindicennio 1963-1978 consente già di considerare il peso delle relazio
ni concordatarie all'interno della politica internazionale della Santa
Sede e delle disposizioni di origine pattizia nello stesso ordinamento
canonico, in rapporto a quello che ha caratterizzato i due pontificati
immediatamente precedenti.
Si avverta — se pure è necessario — che con il termine di « concor
dato» ο «convenzione concordataria» si indicherà — a prescindere dal
la specifica denominazione dell'atto utilizzata di volta in volta dai con
traenti (protocollo, accordo, convenzione, modus vivendi, etc.) — ogni
regolamento bilaterale di rapporti tra la Chiesa cattolica e i diversi Stat
i. Si ritiene di prescindere, infatti, in questa sede, dai problemi di ordi
ne sistematico che sono stati sollevati dalla dottrina con riferimento a
taluni accordi stipulati durante il pontificato paolino. Così dal Catalano
il quale si è chiesto — con riferimento a patti stipulati con paesi a reg
ime marxista ο di religione islamica — se tali accordi «sui generis» pos
sano essere ο meno ricondotti alla generica figura della convenzione
concordataria1. La terminologia adottata dal Codex del 1917 — e pun-
1 G. Catalano, La natura giuridica dei Concordati nella moderna dottrina, in AA.VV.,
La Instituciòn concordataria en la actualidad, Trabajos de la XIII Semana de Derecho
Canonico, Salamanca, 1971, p. 29; cfr. anche: H. Wagnon, L'institution concordataire,
ibidem, p. 19-20 (il quale sottolinea che «il est du reste admis que les accords entre États
engendrent les mêmes effets obligatoires quelle que soit la forme ou la dénomination 480 FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO
tualmente ripresa nella nuova codificazione del 1983 — si riferisce sen
za ulteriore specificazione alle «initas... cum variis Nationibus con-
ventiones», disponendo, per qualsiasi tipo di convenzione stipulata dal
la Santa Sede, l'immediata trasformazione «in diritto interno della
Chiesa» e l'assunzione della natura e del valore «di altrettante leges par-
ticulares obbligatorie per i subditi canonum, senza bisogno di alcun
ulteriore atto di produzione giuridica compiuto di volta in volta»2.
Ciò premesso si può rilevare che Paolo VI nei quindici anni del suo
pontificato ha stipulato trenta concordati; Giovanni XXIII sei nel pe
riodo 1958-1963 e Pio XII ventidue negli anni dal 1939 al 1958. In altri
termini in un arco di tempo pari a poco più della metà degli anni comp
lessivi dei pontificati Pacelli e Roncalli, Montini riesce a concludere
un numero di accordi (trenta) superiore a quello raggiunto dai suoi due
predecessori (ventotto).
Se si guarda alla prospettiva continentale si osserva il permanere
ed anzi l'accentuarsi della dimensione eurocentrica della politica con
cordataria : se con Pio XII e Giovanni XXIII le convenzioni «terz
omondiste» oscillano tra i due terzi e la metà di quelle con paesi europei,
con Paolo VI le prime diminuiscono a meno di un terzo delle seconde;
questo pontefice, per contro, è il primo a stipulare due accordi con stat
i dell'Europa dell'est e un concordato con un paese islamico.
Quanto al carattere ed ai principali ambiti di applicazione delle
convenzioni concluse nel corso dei tre pontificati presi in considerazio
ne si possono indicare i seguenti dati :
a) concordati completi (regolanti cioè l'insieme delle materie tr
adizionalmente oggetto di accordi tra Chiesa e Stati) : quattro vengono
stipulati durante il pontificato di Pio XII, nessuno durante quello di
Giovanni XXIII, sette nel corso di quello di Paolo VI;
b) convenzioni integrative ο supplementari di concordati già in
vigore : quattro con Pio XII, nessuno con Giovanni XXIII, cinque con
Paolo VI;
qu'ils reçoivent» e che «ce principe ne saurait être sérieusement contesté»); J. Maldona-
do, Reflexiones sobre la cuestión actual de tos concordatos en su perspectiva juridica, in
AA.VV., Lex Ecclesiae. Estudios en honor del prof. dr. M. Cabreros de Anta, Salamanca,
1972, p. 595; C. Lamonin, Les rapports juridiques entre le Saint-Siège et les États communist
es, in Revue générale de droit international, 1972, p. 751-754.
2 P. A. d'Avack, Trattato di diritto ecclesiastico italiano, I, ristampa riveduta e ampliat
a, Milano, 1969, p. 200; cfr. anche G. Catalano, Concordato ecclesiastico, s.v. in Appendic
e del Nuovissimo Digesto Italiano, Torino, 1981. CONCORDATI DI PAOLO VI 481 I
c) convenzioni interpretative di concordati già stipulati : tre solo
con papa Pacelli;
d)missionarie : ancora tre solo con Pio XII;
e) convenzioni in tema di beni ecclesiastici e di rapporti patrimon
iali : una in ognuno dei tre pontificati considerati;
f)relative a problemi scolastici ο universitari (facol
tà teologiche) : due con Pacelli, due con Roncalli e nove con Montini;
g) convenzioni in materia matrimoniale : una sola con Paolo VI;
h) sulle festività religiose : una sola con Pio XII;
i) sulla cura e la giurisdizione castrense : due con
Pacelli, due con Roncalli, quattro con Montini;
/) convenzioni per l'erezione di diocesi : una durante il pontificat
o di Giovanni XXIII e una durante quello di Paolo VI;
m) sulla provvista dei benefici maggiori e/o minori :
due con Pacelli e due con Montini.
Un quadro sicuramente assai rapido e sommario quello tracciato,
ma che consente una prima, generale riflessione su alcune linee di ten
denza della politica concordataria di papa Montini. L'istituto concordat
ario trova con il suo pontificato frequenze e sviluppi certamente magg
iori rispetto all'uso fattone dai due predecessori; il suo peso, quindi,
nel complesso della politica vaticana risulta certamente aumentato.
L'orientamento prevalente appare, inoltre, essenzialmente eurocentrico
— con una sottolineatura anche maggiore in rapporto ai due papi pre
cedenti — , ma vede l'apertura della politica concordataria verso i paesi
situati al di là della «cortina di ferro» — caratterizzati da situazioni che
avevano fatto parlare di «chiese del silenzio»3 — e verso un paese isl
amico la cui carta costituzionale, pur dichiarando il carattere confessio
nale dello Stato, riconosce il diritto di libertà religiosa4. L'interesse del
la regolamentazione pattizia sembra, infine, concentrarsi su materie
quali quelle dell'istruzione, a diversi livelli, e del cappellanato militare,
mentre risulta accresciuto, rispetto ai due pontefici precedenti, il nu
mero dei concordati che tendono a regolare tutta la problematica delle
relazioni chiesa-stati ο ad integrare, con la definizione di nuove question
i, accordi già stipulati.
3 Cfr., per tutti, C. Lamonin, op. cit. ; G. Barberini, Stati socialisti e confessioni religio
se, Milano, 1973; M. Walorek, Los «acuerdos» con los paises del Este europeo, in AA.VV.,
La Instituciòn concordataria, cit., p. 223-245.
4 Costituzione della Repubblica di Tunisia, 1 giugno 1959, arti. 5, 11. 482 FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO
Linee di tendenza, queste, che non possono non suscitare qualche
interrogativo se ci si richiama alle discussioni sulla asserita «scelta non
concordataria» del Concilio Vaticano II e ad alcune autorevoli inter-
pretazioni dei princìpi conciliari sui rapporti tra la Chiesa e le comunit
à politiche. Basterà ricordare che il più illustre dei canonisti italiani,
Pietro Agostino d'Avack5, aveva in più sedi dichiarato che i concordati
erano il prodotto di «quel tradizionale tipo di rapporti tra Stato e Chie
sa ... che va sotto il nome di sistema costantiniano» il quale stava attr
aversando «una crisi crescente di fondo, tale da far considerare superat
a Vera dei concordati», sì che, in conformità al magistero conciliare, il
sistema concordatario appariva «veramente fuori gioco» e finiva per
costituire un regime non più «in grado di assolvere le esigenze attuali
di una coesistenza e collaborazione effettive», da elimi

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