I Praefecti iure dicundo nell Italia settentrionale - article ; n°1 ; vol.143, pg 515-537
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Publications de l'École française de Rome - Année 1991 - Volume 143 - Numéro 1 - Pages 515-537
Attraverso la redazione dei fasti si sono evidenziati tre elementi : i prefetti si datano dal primo impero alla fine del sec. II; sono attestati soprattutto nella regio X, in particolare a Patavium e Brixia ; presentano varie titolature. Quest'ultimo elemento fa ritenere che i prefetti non appartengano tutti alla medesima categoria e che non siano sempre stati eletti in base alla lex Petronia, sulla cui eventuale applicazione sembra imporsi una certa cautela. La prefettura coesiste con le normali magistrature e quindi pare difficile pensare che fosse funzione sempre conferita in situazioni di emergenza. Una certa regolarità nella successione delle cariche sembra indicare che i prefetti erano scelti fra persone provviste di esperienza amministrativa, alle quali i magistrati forse delegavano parte dei poteri per assolvere a compiti specifici.
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Publié le 01 janvier 1991
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Langue Italiano
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Maria Silvia Rossignano
I Praefecti iure dicundo nell'Italia settentrionale
In: Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de
sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988). Rome : École Française de Rome, 1991. pp. 515-537.
(Publications de l'École française de Rome, 143)
Riassunto
Attraverso la redazione dei fasti si sono evidenziati tre elementi : i prefetti si datano dal primo impero alla fine del sec. II; sono
attestati soprattutto nella regio X, in particolare a Patavium e Brixia ; presentano varie titolature. Quest'ultimo elemento fa ritenere
che i prefetti non appartengano tutti alla medesima categoria e che non siano sempre stati eletti in base alla lex Petronia, sulla
cui eventuale applicazione sembra imporsi una certa cautela. La prefettura coesiste con le normali magistrature e quindi pare
difficile pensare che fosse funzione sempre conferita in situazioni di emergenza. Una certa regolarità nella successione delle
cariche sembra indicare che i prefetti erano scelti fra persone provviste di esperienza amministrativa, alle quali i magistrati forse
delegavano parte dei poteri per assolvere a compiti specifici.
Citer ce document / Cite this document :
Rossignano Maria Silvia. I Praefecti iure dicundo nell'Italia settentrionale. In: Epigrafia. Actes du colloque international
d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai
1988). Rome : École Française de Rome, 1991. pp. 515-537. (Publications de l'École française de Rome, 143)
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0000-0000_1991_act_143_1_4106MARIA SILVIA BASSIGNANO
I «PRAEFECTI IURE DICUNDO»
NELL'ITALIA SETTENTRIONALE
Praefecturae eae appellabantur in Italia, in quibus et ius dicebatur,
et nundinae agebantur; et erat quaedam earum r(es) p(ublica) neque
tarnen magistratus suos habebant1. Festo, definite così le prefetture, nel
le quali annualmente erano inviati prefetti qui ius dicerent, elenca le
località che dipendevano dai praefecti Capuani Cumas, di elezione popol
are, e un certo numero di quelle che ricevevano prefetti di nomina pre
toria, concludendone l'elenco con le parole aliaque complura. Se, come
pare, il passo festiano riflette una situazione anteriore alla guerra
sociale, è da escludere che in aliaque complura possa esserci riferiment
o alla zona qui presa in esame.
Il termine praefectura ricorre però sia nel frammento Veleiate sia
in quello Atestino2, là dove sono menzionate le varie comunità di citta
dini romani, indicate mediante un lungo elenco di termini nel primo, in
modo più sintetico, cioè municipium, colonia, praefectura, nel secondo3.
1 Fest., p. 262 L. 5.v. praefecturae. Il passo è stato oggetto di approfonditi studi dal
punto di vista storico e filologico ; si vedano, fra gli ultimi, F. Sartori, / praefecti Capuam
Cumas, in / Campi Flegrei nell'archeologia e nella storia, Roma, 1977, p. 149-171 ; M. Humb
ert, Municipium et civitas sine suffraggio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre
sociale, Roma, 1978, p. 355-402; J. Linderski, Legibus praefecti mittebantur (Mommsen
and Festus 262. 5, 13L), in Historia, 28, 1979, p. 247-250; E. Pianezzola, Nota di lettura.
Fest., s.u. Praefecturae, 262 Linds., in Festschrift für Robert Muth zum 65. Geburtstag am 1.
Januar 1981 dargebracht von Fremden und Kollegen, Innsbruck, 1983, p. 357-360.
2 Una nuova datazione della Lex Roscia e dei frammenti Veleiate e Atestino, i quali,
per le strette analogie, devono far pensare non a due leggi, ma a una sola legge, cioè la
lex Rubria de Gallia Cisalpina, è stata assai di recente proposta da U. Laffi, La lex Rubria
de Gallia Cisalpina, in Athenaeum, n.s. 69, 1986, p. 5-44; cfr. anche le osservazioni fatte al
riguardo da Ph. Moreau, REL, 84, 1986, p. 371-373.
*CIL, I2, 592 = XI, 1146 = FIRA, I2, 19: cap. 21, 22, 23; CIL, Ρ, 600 = Supplii, 511 =
F IRA, I2, 20: linea 10. Per un ampio commento delle linee 10-12 si veda lo studio di MARIA SILVIA BASSIGN ANO 516
Nei due testi è anche menzione del praefectus, sia in modo esplicito,
llvir HHvir praefectus, come nel frammento Veleiate, sia mediante peri
frasi, quoiusque Hvir(i) eiusve, qui ibei . . . iure dicundo praefuit, come
in quello Atestino4. L'espressione mag(istratus) prove mag(istratu) llvir
HHvir praefectusve del testo Veleiate5 evidenzia una diversa posizione
del prefetto rispetto a duoviri e quattuorviri6 e, se confrontata con i
passi nei quali si legge llvir HHvir praefectusve eius municipei e
llvir(ei) llllvir(ei) praefec(tei)ve Mutinensis7, fa nascere l'impressione
che possa trattarsi di prefetto non diverso da quello cui fa riferimento
la lex coloniae Genetivae luliae, pressoché contemporanea.
A più riprese, nella legge spagnola, ricorrono le espressioni llvir
praefectusve e llvir praefectusve iure dicundo ο perifrasi del tipo
quive iure dicundo praerits. Il prefetto, gerarchicamente inferiore an
che agli edili a quanto risulta dalla successione llvir aed(ilis) praef(ec-
tus)9, è indicato esplicitamente come sostituto dei sommi magistrati in
due passi della legge10. Particolarmente importante appare il primo,
nel quale le parole praef(ectus) qui ab llvir(o) e lege huius coloniae relic-
tus erit evidenziano che la nomina del prefetto era regolata da norme,
oggi perdute, incluse nella medesima legge. Benché non sia dato di
sapere in quali circostanze il duoviro doveva nominare un sostituto, è
tuttavia da presumere che ciò avvenisse quando anche il secondo duo-
viro doveva allontanarsi dalla città per più di un giorno e che il prefet
to fosse scelto ex decurionibus conscriptisve, cioè che vigessero le stesse
regole documentate dalla lex municipi Salpensani e dalla lex Irnitana11.
G. Luraschi, Sulle magistrature nelle colonie latine fittizìe (a proposito di Frag. Atest.
linn. 10-12), in SDHI, 49, 1983, p. 261-329, che, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto
il Laffi, pare suscettibile di qualche revisione.
4 CIL, I2, 592 = XI, 1146 = FIRA, P, 19 : cap. 19, 20, 21 ; CIL, I2, 600 = Supplii, 511 =
FIRA, I2, 20: linea 11.
5 CIL, I2, 592 = XI, 1146 = FIRA, I2, 19 : cap. 20, linee 15-16.
6 F. J. Bruna, Lex Rubria. Caesars Regelung für die richterlichen Kompetenzen der
Munizipalmagistrate in Gallia Cisalpina, Leida, 1972, p. 101.
7 CIL, I2, 592 = XI, 1146 = FIRA, I2, 19 : cap. 19, linea 6; 20, linee 27-28; cfr. Bruna,
op. cit., p. 75, 114-115.
8 CIL, II, 5439 = ILS, 6087 = FIRA, I2, 21, ad es. cap. 61, 96, 103.
9 CIL, II, 5439 = ILS, 6087 = I2, 21 : cap. 126, 128, 129.
10 CIL, II, = ILS, = FIRA, I2, 21 : cap. 93, 94.
11 CIL, II, 1963 = ILS, 6088 = I2, 23 : cap. 25; J. Gonzalez, The lex Irnitana : a
new copy of the Flavian municipal law, in JRS, 76, 1986, p. 155 : cap. 25; A. D'Ors, La ley
Flavia municipal (texto y comentario), Roma, 1986, p. 47-48, 108. I « PRAEFECTI IURE DICUNDO » NELL'ITALIA SETTENTRIONALE 517
Nelle due leggi è anche contemplato il caso dell'imperatore cui venga
conferito il duovirato. In tale evenienza era lo stesso imperatore a indi
care il suo prefetto, loco suo praefectum quem esse iusserit, il quale era
sine collega u.
Il Liebenam indicò altri due tipi di prefetti : quelli che, in sostitu
zione degli antichi interreges e per un periodo massimo di sei mesi, era
no nominati dai decurioni, in base alla lex Petronia13, nel caso di manc
ata elezione, totale ο parziale, dei magistrati ordinari ο di loro impedi
mento a esercitare la carica; quelli «di tipo pompeiano», eletti in perio
di di crisi interna e coesistenti con i duoviri14.
Alle quattro categorie del Liebenam lo Ensslin ne aggiunse altre
due15, costituite dai praefecti iure dicundo coloniae ο coloniarum in Cir-
ta16 e dai praefecti «als ordentliche Gemeindebeamte», quali furono,
forse, quelli di Patavium, secondo l'ipotesi del Mommsen, poi ripresa
dallo Hirschfeld e non eclusa dal Manni17.
Un ultimo gruppo potrebbe essere costituito dai prefetti nominati
in caso di morte di un duoviro. Su questo fatto ha richiamato l'attenzio
ne il Degrassi, il quale, precisando che la cosa è documentata a Ostia 18,
12 CIL, II, 1963 = ILS, 6088 = FIRA, F, 23 : cap. 24; Gonzalez, art. cit., p. 155 : cap. 24;
D'Ors, op. cit., p. 46-47, 106-107.
13 La lex Petronia, in generale datata anteriormente al 32 a.C. oppure a età augustea,
è ritenuta il provvedimento con il quale fu demandata ai decurioni la nomina di prefetti,
che venivano a sostituire gli antichi interreges, nel caso di mancata elezione di uno ο di
entrambi i sommi magistrati. Il De Martino (Storia della costituzione romana2, Napoli,
1975, 4, 2, p. 716-717) ritiene, invece, che i praefecti i.d. lege Petronia siano diversi da quell
i indicati sopra. Un'ampia panoramica della problematica relativa ai praefecti lege Petro
nia è in F. Sartori, La legge Petronia sui prefetti municipali e l'interpretagione del Borghes
i, in Bartolomeo Borghesi : scienza e libertà, Bologna, 1982, p. 211-222, il quale

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