PACCHETTO SICUREZZA Più poteri ai Sindaci: cosa prevedono le ...
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LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA SEGRETERIA POLITICA FEDERALE Prot. n. 1205 /2008/SA PACCHETTO SICUREZZA Più poteri ai Sindaci: cosa prevedono le nuove disposizioni contenute nel decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, facente parte del c.d. “pacchetto sicurezza”, prevede una prima serie di interventi necessari ed indifferibili, volti a contrastare il fenomeno dell’illegalità diffusa collegata all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.

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Prot. n. 1205 /2008/SA
PACCHETTO SICUREZZA
Più poteri ai Sindaci:
cosa prevedono le nuove disposizioni contenute
nel decreto legge 23 maggio 2008, n. 92
Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, “
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”,
facente
parte del c.d. “pacchetto sicurezza”,
prevede una prima serie di interventi necessari ed
indifferibili, volti a contrastare il fenomeno dell’illegalità diffusa collegata all’immigrazione
illegale e alla criminalità organizzata
. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 122) il 26 maggio 2008
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge
Nel frattempo, dal 27 maggio sono già entrate in vigore le nuove disposizioni in esso contenute che
prevedono, tra le altre cose, un ampliamento dei casi di espulsione dei clandestini, espulsioni più
rapide e
pene fino a quattro anni di reclusione per il trasgressore dell’ordine di espulsione od
allontanamento dal territorio italiano, ma anche l’introduzione di una nuova circostanza aggravante
qualora il reato sia commesso da soggetto illegalmente presente sul territorio, pene più severe per
chi giuda in stato di ebbrezza, e nuove norme di contrasto alla criminalità organizzata fino ad
arrivare al divieto di patteggiamento in appello per i reati di mafia.
Tra le novità sicuramente riveste
grande rilievo e interesse per gli amministratori locali quanto
disposto dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto in esame
.
L’
articolo 6
in particolare modifica l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, attribuendo ai sindaci maggiori poteri in materia di ordine pubblico e
apportando rilevanti modifiche in tema di pubblica sicurezza.
La riforma legislativa del 1993, che ha introdotto il sistema dell’elezione diretta dei sindaci, e quella
del 2001, che ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione, hanno portato alla
rivendicazione, da parte degli enti locali, di un ruolo sempre maggiore anche in materia di ordine e
sicurezza pubblica, in omaggio al principio di sussidiarieta` e, dunque, all’opportunita` di allocare
funzioni e poteri pubblici ai livelli istituzionali piu` vicini al cittadino.
Cio` nonostante, la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale, è rimasta di competenza statale.
LEGA
NORD
PER
L’INDIPENDENZA
DELLA
PADANIA
SEGRETERIA
POLITICA
FEDERALE
Ora, soprattutto nell’attuale momento storico connotato dall’aumento di fenomeni sociali
(immigrazione clandestina, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti) che costituiscono il
substrato di nuove forme di criminalita` organizzata, spesso transnazionale, è invece necessario
riconoscere un ruolo primario alla collaborazione sinergica tra istituzioni centrali e locali.
In tale contesto, l’apporto degli enti locali rappresenta davvero un valore aggiunto nella garanzia dei
diritti dei cittadini alla sicurezza, considerato che il sindaco è in grado, più di chiunque altro, di
conoscere le problematiche della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza dei
cittadini.
Alla luce di tali considerazioni, il decreto in esame si propone di adeguare al nuovo quadro
costituzionale le disposizioni contenute nell’art. 54 del citato Testo Unico.
Il comma 2 prevede che il sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le
Forze di polizia statali, espressione questa di una maggiore partecipazione del rappresentante della
comunita` locale alla tutela della sicurezza dei cittadini.
Il comma 3 contempla le funzioni statali relative alla tenuta dei registri stato civile
e di popolazione
e agli adempimenti demandati al sindaco dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.
Al comma 4 viene riconosciuta al Sindaco la possibilità di
adottare provvedimenti contingibili e
urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per
l’incolumità pubblica ma anche per la sicurezza urbana.
Essi debbono essere comunicati al
Prefetto, che può predisporre strumenti necessari per la loro attuazione.
Al comma 5 si è introdotta una disposizione che prevede
il potere del prefetto
– qualora i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano avere concrete ripercussioni sull’ordinata convivenza
delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi –
di indire una conferenza
(diversa da quella di
servizi) alla quale partecipano i sindaci i sindaci interessati, il presidente di provincia nonché, in una
previsione di ampio respiro, i soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato.
I commi 6, 7, 8, 9 e 10 ( già commi 3, 4, 5, 6 e 7 del vigente art. 54) sono stati riscritti senza
modificazioni.
Si è eliminata la disposizione del vigente comma 8 e conseguentemente abrogato il comma 9
dell’art. 54
che prevedevano la possibilità da parte del prefetto di nominare un commissario ad
acta, in sostituzione del sindaco, qualora quest’ultimo non esercitasse le funzioni o adempisse ai
compiti previsti dall’articolo stesso.
Infine è stato previsto il potere del Prefetto di intervenire con proprio provvedimento nelle ipotesi di
cui ai commi 1, 3 e 4, per situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, anche nel caso di inerzia
del Sindaco o del suo delegato.
1
L’
articolo 7
si pone di garantire una maggiore cooperazione tra la polizia municipale e le forze
dell’ordine nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1
dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
E’ affidato ad un successivo decreto, da adottare entro sei mesi, di concerto con il Ministro della
Giustizia, quello dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della difesa, la definizione delle
procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata
denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.
1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00302147.pdf-
pagg. 9 e 10 della Relazione
Infine l’
articolo 8
, con l’intento di assicurare alla polizia municipale degli
ulteriori strumenti
per l’assolvimento dei compiti di garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio, ne
consente l’accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.
Milano, 28 maggio 2008
Dott. Susanna Anvar
Settore Giustizia e Immigrazione
Ufficio Legislativo Lega Nord
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