Guida del Consiglio delle Comunità europee
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Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 11/1987 Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 1 ° ottobre 1987 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue: ES ISBN 92-824-0513-3 DAN 92-824-0514-1 DE ISBN 92-824-0515-X GRN 92-824-0516-8 EN ISBN 92-824-0517-6 FRN 92-824-0518-4 NL ISBN 92-824-0520-6 PTN 92-824-0521 -4 Une scheda bibliografica figura alla fine del volume Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1988 ISBN 92-824-0519-2 N.

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Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
11/1987 Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 1 ° ottobre 1987 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue:
ES ISBN 92-824-0513-3
DAN 92-824-0514-1
DE ISBN 92-824-0515-X
GRN 92-824-0516-8
EN ISBN 92-824-0517-6
FRN 92-824-0518-4
NL ISBN 92-824-0520-6
PTN 92-824-0521 -4
Une scheda bibliografica figura alla fine del volume
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee, 1988
ISBN 92-824-0519-2
N. di catalogo: BX-50-87-154-IT-C
© CECA-CEE-CEEA— Bruxelles· Lussemburgo, 1987
Printed in Belgium pagina
Consiglio delle Comunità europee 5
Presidenza del Consiglio7
Conferenza dei rappresentantideigovernidegli Stati membri8
Elenco dei ideigovernidegliStati membri che partecipano
abitualmente alle sessionidelConsiglio9
Belgio 10
Danimarca12
Repubblicafederale di Germania13
Grecia16
Spagna19
Francia20
I r 1 anda 22
Italia24
Lussemburgo30
PaesiBassi31
Portogallo33
RegnoUnito37
Comitatodeirappresentanti permanenti40
Coreperti41
CoreperI43
Comitato speciale dell'articolo 113 45
Comitato speciale agricoltura45
Comitato permanentedell'occupazione45
Comitato eperl'arricchimentodell'uranio (Copenur)46
Comitato della ricercascientificaetecnicaÌCrestì46
Comitato dell'energia47
Comitato del Γ istruzione 47
Comitatoristretto"accordidicooperazione degli Stati membri con paesiterzi"48
Gruppidilavoro48
Rappresentanzepermanenti49
Belgio50
Danimarca 55
Repubblicafederale di Germania62
Grecia69
Spagna78
Francia87Irlanda 91
Italia5
Lussemburgo 10
Paesi Bassi2
Portogallo6
Regno Unito 113
Segretariato generale del Consiglio9
Gabinetto 12
Servizio giuridico
Direzione generale A5 ee β8
Direzione generale C 130 ee D2
Direzione generale E4 ee F6
Direzione generale G7
Consigli di associazione9
CEE-Turchia 14
CEE-Mal ta1
CEE-Cipro2
Consigli di cooperazione3
CEE-ΑΙ ger ia4
CEE-Marocco5
CEE-Tunis ia6
CEE-Egitto 147
CEE-Giordania8
CEE-Siria9
CEE-Libano 150
CEE-I sraele1
CEE-Iugoslavia2
Consiglio dei ministri ACP-CEE3
Rappresentanze degli Stati ACP
Comitato degli alti funzionari COST 175 CONS I GL·I O DELLE COMÚNI TA■ EUROPEE
1. Composizione
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno
dei suoi membri. La composizione del Consiglio può variare secondo gli argomenti da trattare.
La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi,
secondo l'ordine seguente :
­ per un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Grecia,
Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;
­ per il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Repubblica federale di
Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito,
Portogal lo.
Il Consiglio è convocato su iniziativa del suo Presidente, di uno dei suoi membri o della
Commissione.
2. Competenze
In seguito alla fusione delle istituzioni delle tre Comunità europee, divenuta effettiva
nel 1967, al Consiglio speciale dei Ministri della CECA e ai Consigli della CEE e dell'Euratom
è stato sostituito un Consiglio unico. Esso esercita i poteri e le competenze devoluti a tali
istituzioni alle condizioni previste nei trattati che istituiscono, rispettivamente, la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità
europea dell'energia atomica, nonché nel trattato cosiddetto di "fusione" del 1965, che
istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, nel trattato del
1972 relativo all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, nel trattato del
1979 o e della Grecia e nel trattato del 1985 relativo all'adesione della
Spagna e del Portogallo.
Secondo quanto disposto nei trattati di Roma (CEE, Euratom}, il Consiglio assicura il
coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri e dispone di un potere
decisionale. Qualunque disposizione di carattere generale o di una certa importanza deve essere
adottata dal Consiglio, ma il Consiglio può pronunciarsi soltanto, tranne pochi casi, su
proposta della Commissione. La differenza tra i trattati di Roma ed il trattato di Parigi
(CECA) sta nel fatto che secondo i primi il Consiglio generalmente decide su proposta della
Commissione, mentre nel trattato di Parigi è l'Alta Autorità (ora la Commissione) che, sempre
in linea di massima, decide previo parere conforme del Consiglio.
3. Espressione della volontà del Consiglio
I trattati CEE ed Euratom prevedono che, salvo disposizione contraria, le deliberazioni
del Consiglio vengano prese alla maggioranza dei membri che lo compongono. Nella grande
maggioranza dei casi, tuttavia, i trattati prescrivono o l'unanimità o la maggioranza
qual if icata. Per calcolare la maggioranza qualificata, gli Stati membri dispongono di un numero di voti
stabilito dai detti trattati: Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Regno Unito:
10 voti; Spagna: 8 voti; Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo: 5 voti; Irlanda, Danimarca:
3 voti; Lussemburgo: 2 voti. Totale 76.
Se le deliberazioni del Consiglio devono essere prese ai sensi del trattati su proposta
della Commissione, sono necessari 54 voti per raggiungere la maggioranza qualificata.
Negli altri casi, occorrono 54 voti che rappresentino almeno 8 membri del Consiglio.
Se il Consiglio modifica una proposta della Commissione, l'atto che accoglie le modifiche
può essere adottato soltanto all'unanimità.
L'astensione dal voto non osta all'adozione di una decisione del Consiglio per la quale è
richiesta l'unanimità.
Quando si tratta di problemi che riguardano la CECA, eccezione fatta per 11 regime
speciale dei problemi finanziari, le decisioni del Consiglio che non richiedono la maggioranza
qualificata o l'unanimità vengono prese alla maggioranza dei membri che compongono 11
Consiglio. Si considera acquisita questaa se si ha la maggioranza assoluta del
rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti del rappresentanti di due Stati membri
che conseguono ciascuno almeno 1/9 del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio
del la Comunità.
4. Forme degli atti del Consìglio
Gli atti del Consiglio che riguardano i settori della CEE e della CEEA possono rivestire
le seguenti forme: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha una portata generale, è obbligatorio in tutti 1 suoi elementi ed è
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la direttiva vincola lo Stato membro
destinatario per quanto concerne i risultati da raggiungere, ma lascia agli organi nazionali la
competenza di decidere sulla forma e sui mezzi; la decisione, che può essere rivolte ad uno
Stato membro, o a un'impresa, o a un privato è obbligatoria in tutti 1 suoi elementi per 1
destinatari da essa designati; le raccomandazioni o 1 pareri, infine, non sono vincolanti. I
regolamenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e, se in essi non è diversamente
stabilito, entrano in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione. Le direttive e le
decisionio ine mediante la notifica ai destinatari.
Oltre agli atti i cui effetti giuridici sono esplicitamente indicati nel trattati, Il
Consiglio adotta decisioni (Beschlüsse) relative a varie materie, nonché risoluzioni; la
portata giuridica di tali atti è valutata caso per caso.
5. Presidenza del Consiglio
Il Presidente del Consiglio, che esercita le sue funzioni per un periodo di 6 mesi, come
detto sopra, svolge nel modo più ampio possibile lae di coordinamento che gli è
propria. Egli cura il buon svolgimento dei lavori del Consiglio e si preoccupa di trovare
soluzioni concrete per i problemi ad esso sottoposti. PRESIDENZA DEL· CONSIGLIO
per i prossimi anni:
- dal Io.7 al 31.12.1987 : DANIMARCA
- dal Io.1 al 30.06.1988 : REP. FED. DI GERMANIA
- dal Io.7 al 31.12.1988 : GRECIA
- dal 1M al 30.06.1989 : SPAGNA
- dal Io.7 al 31.12.1989 : FRANCIA
dal Io.1 al 30.06.1990 : IRLANDA
dal Io.7 al 31.12.1990 : ITALIA
dal 1».1 al 30.06.1991 : LUSSEMBURGO
dal 1».7 al 31.12.1991 : PAESI BASSI
dal Io.1 al 30.06.1992 : PORTOGALLO
- dal 1°.7 al 31.12.1992 : REGNO UNITO
dal IM al 30.06.1993 : DANIMARCA
Qualsiasi comunicazione destinata alla Presidenza del Consiglio
deve essere inviata al
Consiglio
Rue de la Loi 170
1048 - BRUXELLES
Tel.: 234 61 11
Telex: 21711 Consil Β
Telegrama): Consilium Bruxelles CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
I trattati che istituiscono la CEE, la C

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