Guida del Consiglio delle Comunità europee
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Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 1/1988 Segretariato generale del Consiglio GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, aprile 1988 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue: ES ISBN 92-824-0542-7 DAN 92-824-0543-5 DE ISBN 92-824-0544-3 GRN 92-824-0545-1 EN ISBN 92-824-0546-X FRN 92-824-0547-8 NL ISBN 92-824-0549-4 PTN 92-824-0550-8 Una scheda bibliografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1988 ISBN 92-824-0548-6 N.

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Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
1/1988 Segretariato generale del Consiglio
GUIDA DEL CONSIGLIO
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, aprile 1988 Questa pubblicazione è edita anche nelle seguenti lingue:
ES ISBN 92-824-0542-7
DAN 92-824-0543-5
DE ISBN 92-824-0544-3
GRN 92-824-0545-1
EN ISBN 92-824-0546-X
FRN 92-824-0547-8
NL ISBN 92-824-0549-4
PTN 92-824-0550-8
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee, 1988
ISBN 92-824-0548-6
N. di catalogo: BX-52-88-760-IT-C
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles · Lussemburgo, 1988
Printed in Luxembourg INDICE
Pagina
Consiglio delle Comunità europee 5
Presidenza del Consiglio 7
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 8
Elenco deii dei governi degli Stati membri ohe
partecipano abitualmente alle sessioni del Consiglio 9
Belgio 10
Danimarca2
Repubblica federale di Germania 13
Grecia6
Spagna9
Francia 2
Irlanda
Italia4
Lussemburgo
Paesi Bassi 3
Portogallo
Regno Unito5
Comitato dei rappresentanti permanenti 38
COREPER IIR I 41
Comitato speciale dell'articolo 1133 oe agricoltura
Comitato permanente dell'occupazioneoe per l'arricchimento dell'uranio (COPENUR) 4
Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) 44 o dell'energia
Comitato dell'istruzioneo ristretto "accordi di cooperazione degli Stati membri
con paesi terzi"
Gruppi di lavoro
Rappresentanze permanenti 47
Belgio8
Danimarca 52
Repubblica federale di Germania 5
Grecia 63
Spagna 7
Francia9
- 3 Irlanda 83
Italia7
Lussemburgo 92
Paesi Bassi
Portogallo6
Regno Unito 101
Segretariato generale del Consiglio
Gabinetto9
Servizio giuridico 110
Direzione generale A
Direzione generale Β4 ee C
Direzione generale D8 ee E 12ee F
Direzione generale G3
Consigli di associazione5
CEE-Turchia6
CEE-Malta7
CEE-Cipro
Consigli di cooperazione9
CEE-Algeria 130
CEE-Marooco1
CEE-Tunisia2
CEE-Egitto3
CEE-Giordania4
CEE-Siria
CEE-Libano
CEE-Israele
CEE-Iugoslavia 138
Consiglio dei ministri ACP-CEE9
Rappresentanze degli Stati ACP 145
Comitato degli alti funzionari COST 16
- 4 -CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ' EUROPEE
1. Composizione
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni
governo vi delega uno dei suoi membri. La composizione del Consiglio può
variare secondo gli argomenti da trattare. La Presidenza è esercitata a
turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo
l'ordine seguente :
- per un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Repubblica federale
di Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;
- per il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia,
Repubblica federale di Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda,
Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo.
Il Consiglio è convocato su iniziativa del suo Presidente, di uno dei
suoi membri o della Commissione.
2. Competenze
In seguito alla fusione delle istituzioni delle tre Comunità europee,
divenuta effettiva nel 1967, al Consiglio speciale dei Ministri della
CECA e ai Consigli della CEE e dell'Euratom è stato sostituito un
Consiglio unico. Esso esercita i poteri e le competenze devoluti a tali
istituzioni alle condizioni previste nei trattati che istituiscono,
rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la
Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica,
nonché nel trattato cosiddetto di "fusione" del 1965, che istituisce un
Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, nel
trattato del 1972 relativo all'adesionea Danimarca, dell'Irlanda e
del Regno Unito, nel trattato del 1979 relativo all'adesione della Grecia
e nel trattato del 1985 relativo all'adesione della Spagna e del
Portogallo.
Secondo quanto disposto nei trattati di Roma (CEE, Euratom), il Consiglio
assicura il coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati
membri e dispone di un potere decisionale. Qualunque disposizione di
carattere generale o di una certa importanza deve essere adottata dal
Consiglio, ma il Consiglio può pronunciarsi soltanto, tranne pochi casi,
su proposta della Commissione. La differenza tra i trattati di Roma ed il
trattato di Parigi (CECA) sta nel fatto che secondo i primi il Consiglio
generalmente decide su proposta della Commissione, mentre nel trattato di
Parigi è l'Alta Autorità (ora la) che, sempre in linea di
massima, decide previo parere conforme del Consiglio.
3. Espressione della volontà del Consiglio
I trattati CEE ed Euratom prevedono che, salvo disposizione contraria, le
deliberazioni del Consiglio vengano prese alla maggioranza dei membri che
lo compongono. Nella grande maggioranza dei casi, tuttavia, i trattati
prescrivono o l'unanimità o laa qualificata.
- 5 Per calcolare la maggioranza qualificata, i membri del Consiglio
dispongono di un numero di voti stabilito dai detti trattati: Repubblica
federale di Germania, Francia, Italia, Regno Unito: 10 voti;
Spagna: 8 voti; Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo: 5 voti; Irlanda,
Danimarca: 3 voti; Lussemburgo: 2 voti. Totale 76.
Se le deliberazioni del Consiglio devono essere prese ai sensi dei
trattati su proposta della Commissione, sono necessari 54 voti per
raggiungere la maggioranza qualificata.
Negli altri casi, occorrono 54 voti che rappresentino almeno 8 membri del
Consiglio.
Se il Consiglio modifica una proposta della Commissione, l'atto che
accoglie le modifiche può essere adottato soltanto all'unanimità.
L'astensione dal voto non osta all'adozione di una decisione del
Consiglio per la quale è richiesta l'unanimità.
Quando si tratta di problemi che riguardano la CECA, eccezione fatta per
il regime speciale deii finanziari, le decisioni del Consiglio
che non richiedono la maggioranza qualificata o l'unanimità vengono prese
alla maggioranza dei membri che compongono il Consiglio. Si considera
acquisita questa maggioranza se si ha la maggioranza assoluta dei
rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti
di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno 1/9 del valore totale
delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.
4. Forma degli atti del Consiglio
Gli atti del Consiglio che riguardano i settori della CEE e della CEEA
possono rivestire le seguenti forme: regolamenti, direttive, decisioni,
raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha una portata generale, è obbligatorio in tutti i suol
elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la
direttiva vincola lo Stato membro destinatario per quanto concerne i
risultati da raggiungere, ma lascia agli organi nazionali la competenza
di decidere sulla forma e sui mezzi; la decisione, che può essere rivolta
ad uno Stato membro, o a un'impresa, o a un privato è obbligatoria in
tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati; le
raccomandazioni o i pareri, infine, non sono vincolanti. I regolamenti
devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale e, se in essi non è
diversamente stabilito, entrano in vigore il ventesimo giorno dalla
pubblicazione. Le direttive e le decisioni entrano in vigore mediante la
notifica ai destinatari.
Oltre agli atti i cui effetti giuridici sono esplicitamente indicati nei
trattati, il Consiglio adotta decisioni (Beschlüsse) relative a varie
materie, nonché risoluzioni; la portata giuridica di tali atti è valutata
caso per caso. 5. Presidenza del Consiglio
Il Presidente del Consiglio, che esercita le sue funzioni per un periodo
di 6 mesi, come dette sopra, svolge nel modo più ampio possibile la
funzione di coordinamento che gli è propria. Egli cura il buon
svolgimento dei lavori del Consiglio e si preoccupa di trovare soluzioni
concrete per i problemi ad esso sottoposti.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
per i prossimi anni :
- dal 1 al 30 06 1988 REPUBBLICA °
o - dal 7 al 31 12 1988 GRECIA
o - dal 1 al 30 06 1989 SPAGNA
0 - dal 7 al 31 12 1989 FRANCIA
o - dal 1 al 30 06 1990 IRLANDA
o - dal 7 al 31 12 1990 ITALIA
0 - dal 1 al 30 06 1991 LUSSEMBURGO
o
- dal 7 al 31 12 1991 PAESI BASSI
0 - dal 1 al 30 06 1992 PORTOGALLO
o - dal 7 al 31 12 1992 REGNO UNITO
0 - dal 1 al 30 06 1993 DANIMARCA
o - dal 7 al 31 12 1993 BELGIO
Qualsiasi comunicazione destinata alla Presidenza del Consiglio
deve essere inviata al
Consiglio
Rue de la Loi 170
1048 - BRUXELLES
Tel.: 234 61 11
Telex: 21711 Consil Β
Telegrammi: Consilium Bruxelles CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
I trattati che

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