LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA' PRIMA E DOPO LA RIFORMA FORNEROPresidente Commissione Lavoro -Rosi Mauro17 marzo 2012Sistemi di calcolo pensione prima della Riforma ForneroI sistemi di calcolo della pensione erano tre:• contributivo(per chi aveva iniziato a lavorare dopo il 1995);• retributivo(per chi al 31 dicembre 1995 aveva
LA PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA' PRIMA E DOPO LA RIFORMA FORNERO
Presidente Commissione Lavoro - Rosi Mauro 17 marzo 2012
Sistemi di calcolo pensione prima della Riforma Fornero
I sistemi di calcolo della pensione erano tre: • contributivo (per chi aveva iniziato a lavorare dopo il 1995); • retributivo (per chi al 31 dicembre 1995 aveva già maturato 18 anni di contributi); • misto (per chi, pur avendo iniziato a lavorare prima del 1996, non aveva a quella data ancora maturato 18 anni di contributi).
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Requisiti finestre di uscita prima della Riforma Fornero
Dipendenti pubblici e privati: decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito;
Lavoratori autonomi e gestione separata: decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito.
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È • •
Età pensionamento prima della Riforma Fornero
data dalla somma di: aspettativa di vita; aumento graduale dell’età pensionabile a 65 anni anche per le donne nel settore privato, sia dipendenti che autonome.
Dal 2012 la riforma previdenziale impone un sistema fondato su due pilastri: • la “nuova” pensione di vecchiaia; • la pensione anticipata, mentre anzianità e quote non esistono più.
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Novità della Riforma Fornero
Cancellazione delle finestre mobili; Pensione con oltre 40 anni di lavoro; Penalizzazione per chi andrà in pensione prima dei 62 anni; Sistema di calcolo retributivo addio: contributivo per tutti.
Abrogazione dell'articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
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Testo ddl riforma pensioni: articolo 2
Nuova vigenza delle disposizioni abrogate o modificate dall'articolo 24 del DL 201/2011: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni previdenziali nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 24 della manovra di dicembre 2011.