PROPOSTA DI LEGGE D  INIZIATIVA POPOLARE
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PROPOSTA DI LEGGE D’ INIZIATIVA POPOLARE Interventi a favore del settore agricolo e abolizione dell’ IMU in agricoltura. ____________ Onorevoli colleghi! Il comparto primario è una componente fondamentale della crescita economica del nostro Paese, leader mondiale nelle produzioni di qualità e di eccellenza, con oltre 240 prodotti DOP e IGP, è un settore di rilevanza strategica . La crisi in atto colpisce in maniera irreversibile la nostra agricoltura italiana: l’aumento dei costi di produzione, primo tra tutti il prezzo del gasolio, ma anche di sementi e lubrificanti, la scarsa remunerazione dei prodotti, l’instabilità dei mercati, la speculazione sulle materie prime, la difficoltà di accesso al credito per le aziende agricole sono tutti fattori che penalizzano il comparto che vede a rischio la sopravvivenza di molte realtà. Ulteriori elementi di criticità per gli operatori del settore agricolo si ravvisano nei comportamenti sleali delle aziende produttrici dei mezzi tecnici di produzione, quali le sementi che gli agricoltori devono necessariamente acquistare per poter produrre.

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PROPOSTA DI LEGGE
D
INIZIATIVA POPOLARE
Interventi a favore del settore agricolo e abolizione dell
IMU in agricoltura.
____________
Onorevoli colleghi!
Il comparto primario
è
una componente fondamentale della crescita economica
del nostro Paese,
leader mondiale
nelle produzioni di qualit
à
e di eccellenza, con oltre 240 prodotti
DOP e IGP,
è
un settore di rilevanza strategica . La crisi
in atto colpisce in maniera irreversibile la
nostra agricoltura italiana: l
aumento dei costi di produzione, primo tra tutti il prezzo del gasolio,
ma anche di sementi e lubrificanti,
la scarsa remunerazione dei prodotti, l
instabilit
à
dei mercati, la
speculazione sulle materie prime, la difficolt
à
di accesso al credito per le aziende agricole sono tutti
fattori che penalizzano il comparto che vede a rischio la sopravvivenza di molte realt
à
.
Ulteriori elementi di criticit
à
per gli operatori del settore agricolo si ravvisano nei comportamenti
sleali delle aziende produttrici dei mezzi tecnici di produzione, quali le sementi che gli agricoltori
devono necessariamente acquistare per poter produrre.
Come
evidenziato nel corso dell
indagine
conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci svoltasi nella
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati,
le aziende
multinazionali produttrici di
sementi
occupano una posizione dominante sul mercato realizzando un vero e proprio oligopolio
nell
offerta dei mezzi tecnici di produzione e abusano di tale privilegio per la fissazione dei prezzi
di vendita.
L
aumento della tassazione a carico degli agricoltori, conseguente all
applicazione dell
IMU rurale
disposta dal decreto legge 201/2011 comporta un insostenibile incremento del peso fiscale attuale e
produce un ulteriore effetto depressivo a carico del settore con devastanti ricadute sui costi di
produzione e conseguenti diminuzioni degli utili.
La nuova fiscalit
à
rurale ignora inoltre il principio tributario secondo il quale gli edifici, in quanto
strumentali all
attivit
à
fondiaria, sono gi
à
tassati allorquando vengono pagate le imposte ( Irpef e
ICI) sui terreni ai quali sono asserviti. L
introduzione dell
IMU sui fabbricati rurali potrebbe quindi
configurarsi come doppia tassazione in un settore ad alta patrimonializzazione ma a bassa
redditivit
à
.
Gli immobili rurali ad uso strumentale non possono considerarsi
beni al sole, patrimoni
nell
accezione comune del termine:
stalle,
fienili (che non possono essere considerati
un
accumulazione di ricchezza patrimoniale)
sono mezzi produttivi e tassarli vuol dire caricare
ulteriormente il peso delle
imposte sul lavoro.
La presente proposta di legge definisce alcuni interventi necessari al rilancio del settore agricolo ed
esclude dall
assoggettabilit
à
ad IMU i fabbricati rurali.
Da anni ormai il settore Primario agricolo del paese
è
privo di una organica strategia politica
nazionale in grado di orientare in maniera competitiva, duratura e conservabile le scelte aziendali in
materia di investimenti produttivi e di ordinamenti colturali, ci
ò
pur sempre rimanendo nel
perimetro degli obiettivi generali fissati dalla Politica Agricole Comune (PAC) e dell
esclusiva
competenza delle regioni nel settore dell
agricoltura.
Questa assenza di indirizzi interni nuoce soprattutto ad un omogeneo e coordinato sviluppo delle
potenzialit
à
specifiche di ogni regione e soprattutto crea squilibri spesso profondi tra i differenti
territori regionali e gli operatori rurali dell
intero paese, danneggiando seriamente la competitivit
à
d
insieme dell
agricoltura nazionale e creando in certi casi deficit o eccedenze produttive in
determinati settori produttivi agroalimentari, zootecnici o forestali imponendo al sistema economico
generale gravi diseconomie nella bilancia agricola italiana.
Non meraviglia pertanto l
insufficiente attitudine dei nostri agricoltori ad effettuare investimenti o
ad intraprendere scelte innovative in settori alternativi con ci
ò
provocando ritardi allo sviluppo del
sistema rurale nazionale e perdendo quote di mercato nelle produzioni in cui in passato si era leader.
Per concorrere a ridare slancio e certezze al sistema rurale nazionale, con la presente proposta di
legge si intende intervenire in settori specifici del nostro Primario innanzitutto favorendo gli
investimenti nelle aziende e rafforzando le capacit
à
economiche delle imprese in difficolt
à
nel
comparto agricolo..
L
articolo 1 interviene sul disposto del decreto legge 201/2011 ed
è
volto ad escludere i fabbricati
rurali, sia ad uso abitativo che strumentale, dall
imposizione dell
imposta municipale unica e a
ripristinare le attuali agevolazioni previste ai fini della tassazione ICI sui terreni agricoli. Il decreto
legge 201/2011 ha anticipato infatti al 2012 l
applicazione della normativa IMU prevista
dal
decreto legislativo sul federalismo municipale e la estende agli immobili rurali che fino ad oggi
hanno beneficiato, in virt
ù
dei requisiti di ruralit
à
, dell
esenzione ICI; il decreto dispone inoltre, con
riferimento alla tassazione dei terreni agricoli, che l
imposta sia corrisposta sulla base di un valore
incrementato del 60% e conseguentemente stabilisce la rivalutazione della base imponibile
mediante l
applicazione di un moltiplicatore che va da 130 a 110.
Con l
articolo 2 si ripropone, in forma innovativa e commisurata ai tempi attuali, lo strumento della
programmazione agricola gi
à
sperimentata, con successo, con la Legge Quadrifoglio (legge
27
dicembre 1977 n. 984) grazie alla quale l
agricoltura italiana
è
riuscita ad eccellere a livello europeo
ed internazionale. La riposizione di tali criteri di orientamento avviene tramite l
istituzione di un
Fondo specifico (con una dotazione annuale di 300 milioni di euro) le cui risorse sono assegnate per
il 30 per cento ad iniziative di carattere nazionale e per il 70 per cento in favore delle regioni. In
questo caso le risorse sono ripartite in maniera da essere considerate aggiuntive alle risorse che le
regioni e le province autonome gi
à
destinano ai loro Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), ma a
condizione che le stesse regioni attuino misure rientranti in azioni i cui principi ed obiettivi sono
definiti secondo la legge in oggetto.
Con l
articolo 3 si propone di venire incontro alle imprese agricole in difficolt
à
finanziaria. In tal
senso si prevede la concessione di provvidenze per il salvataggio o la ristrutturazione a seconda del
caso e nel rispetto delle possibilit
à
allo scopo fornite dalla UE. Tali sostegni, in conformit
à
ai
vincoli imposti dalla Commissione in materia di concessione di aiuti di Stato, sono diretti sia a
favorire la ripresa produttiva di imprese agricole in crisi temporanea, sia al salvataggio e alla
ristrutturazione di aziende agricole in condizioni di recessione, ma che hanno possibilit
à
di rientrare
in competizione riconvertendo i propri indirizzi produttivi verso nuovi settori in espansione.
L
articolo 4
è
finalizzato da un lato a reintrodurre tramite il comma 1, il credito d
imposta negli
investimenti in agricoltura, rifinanziando per il triennio 2012-2014 le disposizioni di cui all'articolo
11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni (la c.d. Tremonti verde), dall
altro riproponendo
per gli anni 2012 e 2013 il credito d
imposta per la promozione del sistema
agroalimentare italiano
all'estero.
Con l
articolo 5 si rifinanzia per gli anni 2012, 2013 e 2014, con ulteriori 25 milioni di euro annui, il
Fondo per lo sviluppo dell
imprenditoria giovanile in agricoltura.
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