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Publié par | EUROPEAN-COMMISSION-DIRECTORATE-GENERAL-FOR-EMPLOYMENT_SOCIAL-AFFAIRS-AND-INCLUS |
Nombre de lectures | 20 |
Langue | Italiano |
Poids de l'ouvrage | 4 Mo |
Extrait
Occupazione f* affari sociali Occupazione e affari sociali
Situazione al 15 ottobre 1999
Occupazione & affari sociali
Commissione europea
Direzione generale Occupazione e affari sociali
Unità 01
Manoscritto terminato il 15 ottobre 1999 I contenuti della presente pubblicazione non rispecchiano necessariamente il parere e la posizione della Commis
sione europea, direzione generale Occupazione e affari sociali.
Avvertenza
La pubblicazione rappresenta un aggiornamento della precedente edizione «La politica sociale della Comunità:
situazione al 1° gennaio 1996».
L'opuscolo fornisce una panoramica al 15 ottobre 1999 di una situazione in costante evoluzione. La presente pub
blicazione rappresenta soltanto uno strumento di documentazione e non impegna in alcun modo la responsabilità
della Commissione.
Un aggiornamento delle schede presentate in questa pubblicazione si trova nel capitolo Occupazione e affari
sociali delle «Politiche dell'Unione europea» sul sito SCADPIus, accessibile sul server Europa all'indirizzo seguen
te: http://europa.eu.int/scadplus/scad_it.htm
Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet
via il server Europa (http://europa.eu.int).
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000
ISBN 92-828-8216-0
© Comunità europee, 2000
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Italy
STAMPATO su CARTA SBIANCATA SENZA CLORO Come consultare
la presente pubblicazione
Obiettivi della presente pubblicazione
— informare il pubblico europeo dei provvedimenti proposti o adottati a
'livello comunitario in materia di occupazione e di politica sociale;
— riassumere la strategia seguita nei diversi settori dell'attività sociale;
— fornire un primo riferimento in ordine al contenuto attuale delle diver
se proposte elaborate dalla Commissione al fine di dare attuazione ai
provvedimenti contenuti nel suo programma d'azione.
Contenuto
— una descrizione sintetica del modo di legiferare della Comunità;
— un'introduzione generale sulle questioni e sui problemi che suscita l'a
spetto sociale del mercato interno;
— introduzioni specifiche ai diversi settori dell'occupazione e della politi
ca sociale;
— schede riassumenti i provvedimenti proposti ovvero adottati al fine di
dare una vera dimensione sociale al mercato interno. Nel caso di pro
poste non ancora adottate, le schede riportano anche il parere del Par
lamento europeo e un riferimento alla situazione attuale della propo
sta. In caso di provvedimenti adottati, la scheda fornisce la data di sca
denza per l'attuazione della normativa negli Stati membri, nonché altri
eventuali lavori e le disposizioni d'applicazione della Commissione.
Modo di consultazione
— le persone che non sono familiarizzate con la maniera in cui la Comu
nità legifera e formula le sue raccomandazioni dovranno consultare la
pagina 5 del presente opuscolo;
— prendere conoscenza dell'introduzione generale dei provvedimenti
sociali per ricavare un'impressione generale delle poste in palio (pagi
na 13);
— scegliere nel sommario (pagina 11) le rubriche riguardanti i settori che
interessano.
Gli estratti indicano i riferimenti dei numeri della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee al fine di consentire a chi lo desideri di ottenere infor
mazioni più dettagliate circa i provvedimenti che hanno particolarmente at
tirato l'attenzione. Copie della Gazzetta ufficiale possono essere ottenute
presso gli uffici di vendita il cui elenco figura in terza pagina di copertina. PROCEDURE LEGISLATIVE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
ASPETTI GENERALI
Per meglio comprendere le informazioni contenute nei riassunti, è opportuno familiarizzarsi con
le procedure legislative della Comunità. Ogni riassunto fa infatti riferimento ad un provvedi
mento specifico mirante a facilitare l'attuazione del mercato unico. In generale:
— la Commissione, che dispone di poteri decisionali ed esecutivi, ha un diritto di iniziativa:
essa elabora proposte da presentare al Consiglio;
— il Consiglio è composto da membri rappresentanti ogni Stato membro a livello ministeriale.
Congiuntamente con il Parlamento, il Consiglio, sulla base di tali proposte della Commis
sione' adotta gli atti comunitari;
— il Parlamento europeo (eletto dai cittadini della Comunità) esamina tali proposte e parteci
pa all'adozione degli atti comunitari;
— il Comitato economico e sociale (composto da rappresentanti delle organizzazioni dei dato
ri di lavoro, sindacali e da altri gruppi d'interesse) viene consultato obbligatoriamente su
alcune di queste proposte;
— il Comitato delle regioni, composto da rappresentanti delle collettività locali e regionali, è del
pari dotato di una competenza consultiva in alcuni settori.
1. Misure legislative
Regolamenti
Un regolamento è uno strumento legislativo vincolante e direttamente applicabile in tutti gli
Stati membri senza che sia necessario adottare una legislazione nazionale a tal fine. Tanto il
Consiglio quanto la Commissione possono adottare regolamenti.
Direttive
Una direttiva è un atto di legislazione indiretta a carattere obbligatorio per gli Stati membri per
quanto attiene al risultato, pur lasciando agli organi nazionali competenti la scelta della forma
e degli strumenti necessari per darne attuazione. In pratica è necessario, nella maggior parte
dei casi, che una normativa nazionale venga adottata nella forma ritenuta adeguata da cia
scuno degli Stati membri. Si tratta di un punto importante poiché le persone interessate dalle
disposizioni di una direttiva devono tener conto, al tempo stesso, di tali disposizioni e della nor
mativa di trasposizione a livello nazionale.
Decisioni
Una decisione riveste un carattere obbligatorio per chi ne è oggetto. Una decisione non rende
però necessaria l'adozione di una normativa nazionale. Le decisioni riassunte nella presente
pubblicazione sono decisioni del Consiglio, anche se in alcuni casi la Commissione ha del pari
il potere di adottare decisioni.
Raccomandazioni
Una raccomandazione non ha alcun carattere obbligatorio e può essere formulata dal Consi
glio ovvero dalla Commissione. 2. Procedure legislative
Il modo migliore d'illustrare le procedure decisionali comunitarie consiste nella descrizione del
l'iter che porta all'adozione di un atto legislativo.
La presa di decisione è caratterizzata da varie procedure distinte per l'adozione di un atto legi
slativo. Attualmente, esistono quattro procedure: la procedura di consultazione, la procedura di
parere conforme, la procedura di cooperazione e la di codecisione.
A seconda del settore in questione, il ruolo dei responsabili istituzionali può variare. In genera
le, la presa di decisione comporta soprattutto l'intervento del triangolo istituzionale costituito dal
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, tuttavia alcune istituzioni o organi
possono del pari intervenire nel corso della procedura (la Corte dei conti, la Banca centrale
europea, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, ad esempio).
Tali diversi operatori agiscono nei limiti delle attribuzioni conferitegli dai trattati.
La procedura da seguire è determinata dall'articolo del trattato CE sul quale è basata la pro
posta e ogni atto trova la propria origine in una proposta della Commissione.
Nel quadro della procedura di consultazione, il Consiglio chiede il parere del Parlamento euro
peo e, nella maggior parte dei casi, quello del Comitato economico e sociale e del Comitato
delle regioni. Una volta rilasciati tali pareri, la Commissione ha facoltà di emendare la sua pro
posta, se lo desidera. Successivamente la proposta viene esaminata dal Consiglio che può
adottarla così com'è oppure dopo averla emendata. Può accadere che ilo non giunga
ad un accordo. La proposta rimane in tal caso «sul tavolo».
L'accordo del Parlamento è obbligatorio in tutti i casi in cui è prevista la procedura di parere
conforme. Il testo viene adottato oppure respinto. In tale caso, il Consiglio deve riesaminare la
proposta fino a quando il Parlamento darà il proprio avallo. Il Parlamento, senza poter modifi
care il testo che gli viene presentato, dispone de facto di un diritto di veto.
La procedura di codecisione (cfr. schema a pagina 9) è una procedura in due fasi che consente
al Parlamento di legiferare, in condizioni di parità insieme al Consiglio. La procedura segue un
iter identico a quello della procedura di cooperazione (1) fino alla seconda lettura parlamenta
re.
Grazie al trattato di Amsterdam, la procedura di codecisione è ora semplificata e vi è la possi
bilità di adottare l'atto fin dalla prima lettura se il Consiglio, a maggioranza qualificata:
— approva gli emendamenti del