Pari opportunità tra donne e uomini
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Occupazione & affari sociali Pari opportunità tra donne e uomini Testi comunitari europei Occupazione & affari sociali Parità fra le donne e gli uomini Commissione europea Direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali Unità V/D.5 Manoscritto terminato nel giugno 1998 Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int). Una scheda bibliografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999 ISBN 92-827-7667-0 © Comunità europee, 1999 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Germany STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO Prefazione L'eguaglianza di trattamento fra uomini e donne è un principio connaturato alla politica sociale comunitaria e d'importanza capitale per la prosperità economica e la futura coesione sociale del­la Comunità.

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Occupazione & affari sociali Pari opportunità tra donne e uomini
Testi comunitari europei
Occupazione & affari sociali
Parità fra le donne e gli uomini
Commissione europea
Direzione generale
Occupazione, relazioni industriali e affari sociali
Unità V/D.5
Manoscritto terminato nel giugno 1998 Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa
(http://europa.eu.int).
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1999
ISBN 92-827-7667-0
© Comunità europee, 1999
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Germany
STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO Prefazione
L'eguaglianza di trattamento fra uomini e donne è un principio connaturato alla politica sociale
comunitaria e d'importanza capitale per la prosperità economica e la futura coesione sociale del­
la Comunità.
Partendo dal disposto dell'articolo 119 del trattato, che prevede semplicemente paga uguale per
lavoro uguale, attorno al principio della parità di trattamento s'è costituito progressivamente un
folto programma di provvedimenti, per la cui impostazione, sin dai primi anni 70, la Commis­
sione ha svolto una funzione traente con le proprie iniziative — proposte di direttive, varo di
campagne di sensibilizzazione, erogazione di aiuti finanziari — miranti a porre la necessità delle
pari opportunità al centro dell'attenzione generale, a farne comprendere l'importanza ai prin­
cipali soggetti attivi — non solo Stati membri, ma anche enti locali e regionali, datori di lavoro
e lavoratori, dirigenti di società, università e tutti i cittadini europei — coi quali essa ha col­
laborato per dare una risposta a questa esigenza.
Progressi significativi sono stati conseguiti nel campo della legislazione secondaria, con l'ema­
nazione di alcune direttive, che hanno posto il fondamento legale d'una radicale evoluzione della
prassi e delle abitudini; con la sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha apportato un contributo
decisivo al chiarimento ed all'interpretazione estensiva del concetto di parità delle opportunità,
soprattutto in tema di accesso al lavoro, previdenza sociale e retribuzione; le raccomandazioni,
decisioni e comunicazioni, emanate sia dal Consiglio sia dalla Commissione, hanno infine con­
solidato ed arricchito questo nucleo fondamentale con la definizione di criteri indicativi per la
prassi e con l'impostazione delle linee direttrici di future iniziative.
Il trattato di Maastricht ha introdotto un'altra procedura legislativa, in forma dell'accordo di po­
litica sociale. Considerato il rilievo che la Commissione da sempre annette al raggiungimento
della pari opportunità attraverso la concertazione, non è forse un caso se il primo provvedimento
approvato dalle parti sociali e tradotto in legge europea in applicazione dell'accordo di politica
sociale riguarda appunto le pari opportunità ed in particolare il congedo parentale. Il trattato di
Amsterdam ha altresì rafforzato l'importanza delle pari opportunità e aperto nuove prospettive
(articoli 2, 3, 13 e 141). La parità tra le donne e gli uomini figura ormai espressamente tra gli
obiettivi della Comunità e beneficia di una propria base giuridica.
I testi di legge riuniti nella raccolta che segue costituiscono il fondamento della politica comu­
nitaria sulle pari opportunità. Per realizzare la parità di fatto, le direttive da sole tuttavia non
bastano: la legislazione, oltre che correttamente formulata sulla carta, dev'essere efficace nella
pratica. Poiché troppo sovente accade di constatare che i cittadini o non conoscono affatto i diritti
loro spettanti in forza della normativa comunitaria od incontrano difficoltà ad accedere alle istan­
ze preposte alla sua applicazione, nel programma d'azione comunitario per la parità delle op­
portunità s'è attribuito un posto preminente all'esigenza d'incoraggiare un più attivo interesse
di tutti gli operatori giuridici per questo settore della giurisprudenza, di migliorare l'iter d'ap­
plicazione delle leggi comunitarie e di curare una più estesa e più puntuale diffusione delle in­
formazioni sul diritto sociale europeo.
Poiché sappiamo che, anche ove l'opera di codificazione legislativa fosse esaurita, molto resta
ancora da fare, ci proponiamo d'intensificare e d'estendere il nostro impegno per eliminare le
ineguaglianze che ancora persistono nella Comunità europea in quest'area e di cui un caso em­
blematico è la condizione delle donne sul mercato del lavoro, caratterizzata da una serie di indici negativi: tasso di disoccupazione femminile più elevato di quello maschile; più alta percentuale
di donne fra i disoccupati cronici; maggiori probabilità che le donne occupino posti a bassa qua­
lificazione, poco pagati e senza certezza di continuità nell'impiego; persistenza di divari nella
retribuzione fra uomini e donne in tutte le regioni dell'Unione europea.
Per far fronte a questa problematica, la Commissione, oltre al proprio programma di normazione
legislativa, ha predisposto una serie di programmi d'azione pluriennali, che costuiscono il qua­
dro generale per lo sviluppo di politiche calibrate su esigenze specifiche e che prevedono mezzi
finanziari e sostegno per iniziative di tipo innovativo a livello transnazionale nel campo della
parità.
Condizione indispensabile per arrivare ad un'autentica parità è che nella Comunità le pari op­
portunità divengano interesse primario di tutti e che ad esse sia riconosciuto valore prioritario
in tutti i settori ed a qualsiasi livello d'intervento: europeo, nazionale o locale. L'esigenza di
recepire e di trasfondere uniformemente il principio della parità in ogni sfera della politica è
conosciuta con il termine «mainstreaming». S'ispirano a questo principio il nostro quarto pro­
gramma e la mia azione personale e di tutti i miei colleghi della Commissione, ognuno dei quali
s'impegnerà affinché le pari opportunità diventino elemento costituente e motivo ricorrente di
tutte le iniziative comunitarie. In questa prospettiva, i servizi della Commissione sono attual­
mente impegnati in una revisione di tutte le politiche della Commissione in cui la parità entra,
o potrebbe entrare, come una componente, al fine di ricavarne spunti ed indicazioni per una più
sistematica integrazione della problematica femminile in sempre più vasti settori della nostra
azione politica.
Questa combinazione di norme di legge, d'integrazione sistematica della parità a tutti i livelli
e di iniziative pratiche contribuirà ad accrescere la prosperità e la competitività dell'Unione eu­
ropea e consentirà di sfruttare al massimo delle potenzialità le capacità di tutti i suoi cittadini,
indipendentemente dal sesso. La parità è la premessa per la costruzione d'una società che sappia
apprezzare senza differenze l'apporto degli uomini e delle donne e soddisfare le aspirazioni degli
uni e delle altre ad un giusto equilibrio fra impegni della professione e vita familiare ed è il fon­
damento d'una cultura che rispetti la dignità sia degli uomini sia delle donne e che sia pronta
ad assegnare funzioni dirigenti ai più capaci, senza distinzione di sesso.
Obiettivo ultimo dell'Unione europea dovrà essere quello di creare le condizioni affinché i gio­
vani del prossimo secolo non incontrino nell'appartenenza all'uno o all'altro sesso alcun limite
alla realizzazione del proprio futuro, ma ragazzi e ragazze possano scegliere in piena libertà,
senza ostacoli o pregiudizi, fra l'intera gamma delle possibilità a disposizione sia nell'istruzione
sia nel lavoro.
Pádraig Flynn
Commissario europeo ail 'occupazione ed agli affari sociali Indice
Trattato
— Trattato di Amsterdam che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee,
firmato adm il 2 ottobre 1997, articoli 2, 3, 13 e 141 — GU C 340 del
10.11.1997
Direttive
— Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi
di discriminazione basata sul sesso (97/80/CE) — GU L 14 del 20.1.1998 15
— Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che modifica ed estende la direttiva
96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE,
dal CEEP e dalla CES, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (97/75/CE)
— GUL lOdel 16.1.1998 18
— Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne
nei regimi professionali di sicurezza sociale (96/97/CE) — GU L 46 del 17.2.1997 19
— Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo
parentale concluso da

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