I movimenti islamisti nei Paesi arabo-musulmani rivendicano l'applicazione del diritto islamico come elemento della loro fede. Anche le minoranze musulmane dei Paesi occidentali stanno formulando un sempre più grande numero di rivendicazioni affinché i Paesi ospiti adattino le loro norme e leggi alle loro esigenze religiose. Purtroppo questo crea numerosi problemi, in particolare perché le norme musulmane violano i diritti dell'uomo.Per capire queste rivendicazioni e i problemi che sollevano, occorre conoscere le Basi (usul) del diritto musulmano, una materia che tutti gli studenti di scienze religiose e giuridiche nei Paesi arabo-musulmani devono studiare. Senza queste conoscenze, qualsiasi dialogo tra musulmani e non musulmani è condannato a un vicolo cieco e all'incomprensione.Questo libro si basa soprattutto sui corsi insegnati nelle varie università nei Paesi arabi. Li completiamo con gli scritti di musulmani al di fuori del quadro istituzionale. Questo permette di vedere l'evoluzione del pensiero musulmano in questi paesi. Il libro si conclude con una tavola giuridica analitica del Corano.L'autoreSami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Cristiano di origine palestinese. Cittadino svizzero. Dottore in legge. Abilitato a dirigere ricerche (HDR). Professore delle università (CNU-Francia). Responsabile del diritto arabo e musulmano all'Istituto svizzero di diritto comparato (1980-2009). Visiting professor in varie università in Francia, Italia e Svizzera. Direttore del Centro di diritto arabo e musulmano. Autore di tanti libri e di una traduzione francese, italiana e inglese del Corano.
يمسإاويبرعلا نقلازكرمCentre de droit arabe et musulman Zentrum für arabisches und islamisches RechtCentro di diritto arabo e musulmano Centre of Arab and Islamic LawINTRODUZIONE AL DIRITTO MUSULMANO Fondamenti, fonti eprincipi Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh Questo libro può essere acquistato presso www.amazon.com Seconda edizione, 2012
Sommario Sommario Prefazione Introduzione Parte I. Il legislatore Capitolo I. Il potere legislativo appartiene a Dio Capitolo II. Il ruolo dello Stato e delle scuole giuridiche Capitolo III. Mantenimento delle leggi delle altre comunità Parte II. Le fonti del diritto musulmano Capitolo I. Il Corano Capitolo II. La Sunnah Capitolo III. Sunnah dei compagni di Maometto Capitolo IV. Sunnah della Gente della Casa del Profeta Capitolo V. Le leggi rivelate prima di Maometto Capitolo VI. L’usanza Capitolo VII. Lo sforzo razionale (ijtihad) Capitolo VIII. Gli strumenti dell’ijtihad Capitolo IX. Le regole e gli adagi giuridici Parte III. L’applicazione della norma Capitolo I. I conflitti tra le fonti Capitolo II. L’interpretazione linguistica Capitolo III. Obiettivi del diritto musulmano Capitolo IV. Il contenuto della norma Capitolo V. Il destinatario e il beneficiario della norma Capitolo VI. L’alleviamento della norma Parte IV. L’applicazione del diritto musulmano nel tempo e nello spazio Capitolo I. L’applicazione del diritto musulmano nei paesi islamici Capitolo II. L’applicazione del diritto musulmano al di fuori dei paesi musulmani Parte V. Tavola giuridica analitica del Corano Bibliografia Indice
Osservazioni generali Trascrizione L’alfabeto arabo si presta a varie forme di trascrizione. Evito la forma erudita, troppo complicata per un lettore non specializzato. Do le equivalenzed’alcune lettere arabe: ‘ω+ء ghύkhΥ+ w u ϭdΩ+ν i + yϱdhΫ+υ tΕ+ρshε hـ+Ρsα+ι jΝNon farò alcuna distinzione tra le vocali lunghe e le vocali brevi, né tra gli articoli determinativishamsieqamari(scriveròal-shari’ahe nonash-shari’ah). Nelle note e la bibliografia, il nome dello stesso autore può avere due forme: una forma quando il libro è stato oggetto ditraduzione,l’altra forma quando il libro è citato in arabo (per esempio: Hallaf e Khallaf; Al-Ashmawy e Al-’Ashmawi). Nel testo adotto una forma unificata, preferibilmente la formatrascritta. Citazioni dalla Bibbia e dal Corano Le citazioni dall’Antico Testamento e dal Nuovo Testamento sono tratte dalla Bib-bia di Gerusalemme (web.tiscali.it/santostefano/edicola/download.htm). Quelle del Corano sonotrattesoprattutto dalla traduzione di Hamza Piccardo (www.Corano.it/menu_sx.html), comparata all’originale arabo. Le cifre tra paren-tesi nel testo e nelle note senza altra menzione rinviano alla classificazione del Corano secondo l’edizione del Cairo del 1923. Questa classificazione differisce da quella dell’edizionediFlügel del 1834 a volte adottata dagli orientalisti. Note e bibliografia Questo libro si basa soprattutto su corsi tenuti in varie facoltà diGiurisprudenza e di Diritto musulmano dei paesi arabi. Per nonappesantire inutilmente le note, ho indicato questi corsi nella prima sezione della bibliografia. Le note rinviano a cita-zioni o a posizioniparticolari. In queste note, talvolta cito il nome dell’autore e qualche volta i primi elementi del titolo. Il lettore è pregato di riferirsi alla fine del libro per i riferimenti completi della bibliografia. Date Eccetto indicazione contraria, le date che appaiono in questolibrorinviano all’era cristiana. Indico per quanto possibile la data del decesso delle persone che cito, tanto nel testo che nella bibliografia, in modo che il lettore possa situarle nel tem-po. Esempio:Abu-Hanifah(d. 767).
Abbreviazioni e glossario At Atti degli Apostoli Cadi Giudice Col Lettera di Paolo ai Colossesi D. (v.) Deceduto (verso) Dhimmi Gente del libro protetti dei musulmani Dt Deuteronomio Es Esodo Fiqh Diritto musulmano Faqihdi Diritto musulmano Esperto Fatwareligiosa Decisione Fiqhmusulmano Diritto Gal Lettera di Paolo ai Galati Gn Genesi Egira Calendario dei musulmani Fatwareligiosa Decisione H. Egira Hadith(del Profeta Maometto) Detto IjtihadSforzo intellettuale per dedurre le norme Is Isaia Jihadsanta Guerre Gv Vangelo secondo Giovanni Gio Giona Kafir Miscredente Lc Vangelo secondo Luca Lv Levitico MajallatMajallatal-ahkam al-‘adliyyah, codice ottomano elaborato tra il 1869 e il 1876 Mt Vangelo secondo Matteo Muftiche emette una Persona fatwa(decisione religiosa) Mujtahidcapace di compiere uno sforzo intellettuale per dedurre le Persona norme Cadi Giudice Rm Lettera di Paolo ai Romani S.a. Senza autore
S.d. S.l. S.e. Shari’ahSuraSunnahUsulV. Waqf
Senza data d’edizione Senza luogo d’edizione Senza editore Diritto musulmano Capitolo del Corano Tradizione Fondamenti (del diritto musulmano) Vedi Pie donazioni
Prefazione di Mohamed Charfi Professore emerito alla Facoltà di Giurisprudenza di Tunisi Ex Ministro dell’Istruzione Questo libro è da salutare per vari motivi. Prima di tutto, è ilfruttodi un lavoro colossale, di una ricerca approfondita e meticolosa il cui risultato è un contributo importante alla conoscenza dell’islam come religione, del pensiero islamico e so-prattutto dei fondamenti del diritto musulmano. Il libro è al confine tra il saggio e il testo enciclopedico. Èunsaggio nel senso che l’autore non nasconde le sue opinioni. Datempoè conosciuto per il suo impegno a favore dei diritti dell’uomo e per la sua opposizione a qualsiasi norma e comporta-mento chepotrebberoledere questi diritti. Questo libro rientra nella linea direttrice della sua opera. Esso è di natura enciclopedica non solo perché studiatuttii gruppi islamici, a cominciare dai sunniti e dagli sciiti, ai quali ci s’interessa di solito nei libri dedicati al grande pubblico, ma anche perché esamina tutte le sette minorita-rie, che hanno un numero esiguo di credenti. L’autore s’interessa inoltre a tutte le epoche delpensiero islamico, da quella dei compagni del Profeta fino agli autori d’oggi, e a tutte le tendenze, dai classici del passato aimoderni.Tuttavia, il libro non può essere esaustivo. Il patrimonio intellettuale islamico è così vasto che è impossibile citarne tutti gli autori e presentarne tutti i punti di vi-sta, a meno di voler scrivere un’operadidecine di migliaia di pagine. L’autore ha dunque dovuto fare delle scelte prendendo in considerazione soltanto quello che gli sembrava essere piùimportante.È probabile che gli islamisti non apprezzeranno le sue scelte.Nongradiranno che in questo libro si ponga l’accento sull’esistenza nellashari’ahdi norme incompati-bili con la democrazia e i diritti dell’uomo. Anche se l’essenziale del loro pro-gramma è il ritorno a undirittomusulmano di cui rifiutano ogni revisione, è chiaro chepreferirebbero dimenticare l’esistenza di certe norme... fino al giorno in cui saranno al potere. Tra quelli che fanno dell’islam uno strumento di lotta politica, non pochi saranno quelli che rimprovereranno l’autore per aver citato questo o quel hadith, perché non ne condividono la scelta e dunque avanzeranno dubbi su di essi, adducendo comepretesto che sono rimasti minoritari o diventati arcaici e che quindi oggi non sono più in vigore e sono, per il momento, da non far conoscere. Crederanno che l’autore non voglia presentare l’islam sotto la sua miglior luce. Invece, le scelte dell’autore non offenderanno il musulmano medio, che non con-fonde la religione con la politica e che sa che lashari’ahè essenzialmente un’opera umana che cambia col tempo. Affinché l’autore sia considerato onesto e imparziale e il suo libro scientificamente valido, al musulmano basta che egli non abbia de-formato alcuna citazione, che i fatti del passato citati siano ripresi da storici atten-
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dibili e che le esposizioni sintetiche delle teorie e delle opinioni presentate siano corrette.Ciò non esclude che ci si possa interrogare sulla fondatezza dell’approccio pura-mente "giuridico" o "formalistico". Porre ogninorma nel suo contesto storico è metodologicamente più correttosoprattutto quando si esprimono valutazioni che somigliano a giudizi sul merito. Per esempio, ci si può chiedere se è giusto dire che,contrariamente al Vangelo, i testi sacri del giudaismo e dell’islam contengono norme a valore giuridico senza ricordare le circostanze storiche nelle quali ogni religione s’è sviluppata. È necessario ricordarsi che nella concezione islamica sia Gesù che Maometto sono considerati dei profeti che hanno incontrato una viva opposizione nell’ambiente in cui hanno predicato. L’essenziale differenza storica dal puntodivista dei fatti è chequest’opposizione si è conclusa con la crocifissio-ne di Gesù, cosa che Maometto è riuscito a evitare fuggendo dalla Mecca. Così i compagni di Maometto riuscirono a costituire uno Stato e un sistema giuridico, mentre i sacerdoti cristianinonpoterono imporsi che tre secoli dopo la scomparsa di Gesù. Ma anche loro, appena si sono impadroniti delle leve del potere dello Sta-to, hanno sviluppato il "diritto canonico". In realtà, ogni volta che un gruppo umano arriva a governare e a usare la religione per legittimare il proprio potere, riesce a imporre la sua legge e a elaborare un si-stema giuridico autoritario, criticabiledavari punti di vista. Per esempio, si può rimproverare al diritto ebraico e al diritto musulmano d’autorizzare la poligamia; ma nemmeno il divieto del divorzio previsto dal diritto canonico è accettabile. La difficoltà è la stessa per tutti i diritti religiosi, prodotti delle antiche civiltà. Coloro che detengono il potere utilizzano la religione per farsi obbedire; per questo le norme del diritto assumono un carattere religioso che le rende immutabili. Ci si deve di conseguenza impegnare in modo da far evolvere il diritto senza far cambia-re la religione. La soluzione è la separazione tra Stato, la sfera del diritto e la politi-cadaun lato e la religione dall’altro. In Occidente s’è imposta la laicitàperuscire dall’impasse. Nel mondo musulmano si cerca una soluzione coerente con le parti-colarità dell’islam, una soluzione che possa consentire l’ammodernamento dello Stato e del diritto purmantenendol’essenziale della religione. Nell’ambito del tourath (il patrimonio islamico) è possibile fare la distinzione tra il divino e l’umano e, nell’ambito dei versetti coranici, tra il circostanziale e l’eterno. Optando per una soluzione che distingua la prescrizione veramente divina da tutti i sedimenti depositati dalla storia e che permettadirivedere il Corano collocando ogni versetto nel suo contesto, nel corso degli ultimi decenni il mondo musulmano si è evoluto molto. Così il diritto–nei suoi rami penale, commerciale, costituziona-le–si è molto trasformato nella grande maggioranza dei paesi musulmani. Solo nei paesi dell’islamismo radicale (l’Iran) o dell’islamismo tradizionale (i paesi del Golfo) ci si aggrappa ancora a un diritto musulmano più che millenario. In qualsia-si caso, anche in questi paesi su molti punti si è dovuto procedere a un aggiorna-mento. Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh ci promette di pubblicare prossimamente un altro libro sull’attuale legislazione degli Stati musulmani. Certamente sarà un’opera
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molto importante che permetterà il raffronto tra quei paesi che hanno potuto avan-zare sulla via delle riforme e quelli che si sono autocondannati all’immobilismo; così facendo, ci permetterà di misurare l’ampiezza delle riforme introdotte, leloro conseguenze sociali e il cammino che rimane ancora da fare. Ma la via delle riforme è piena d’ostacoli. Le forze conservatrici hanno i mezzi per bloccare l’evoluzione delle società musulmane; minacciano infatti di farle arretrare. Oggi il mondo musulmano fa molto parlare di sé ed è sovente teatro di violenze che superano i suoi confini. Ciò dimostra quante sono le difficoltà che scaturiscono dalle transizioni che lo agitano. Questo libro ha il merito di spiegare chiaramente ai lettori occidentali il diritto musulmano nella sua visione classica ed esplicitare il cammino che i popoli mu-sulmani devono percorrere per modernizzarsi e colmare il loro ritardo storico. Allo stesso tempo, i lettori costateranno che alcuni versetti del Corano sono indubbia-mente in contraddizione l’uno con l’altro, che certihadithsono ugualmente incom-patibili tra di loro e che ci sono dei versetti e deglihadithinnetto contrasto gli uni con gli altri, cosa che dà luogo a interpretazioni– necessariamente umane– che devono cambiare col tempo. Comunque sia, la grande varietà di punti di vista è una ricchezza. In conclusione, il pensiero islamico non è il regno delle certezze– certezze che sono state troppo spesso la causa di derive autoritarie e di soprusi–, ma quello dell’interrogazione continua e della ricerca costante.